L’errore scusabile legittima la compensazione delle spese di lite anche in assenza di soccombenza reciproca
13 Marzo 2019
L'errore in cui sia incorso il contribuente (nella specie, difetto di giurisdizione in capo al giudice tributario per l'impugnazione dell'ingiunzione fiscale relativa alla TIA/2) qualora sia stato indotto dall'ente locale, il quale non abbia indicato nelle avvertenze dell'atto impositivo l'autorità giudiziaria alla quale rivolgersi per contestare lo stesso, costituisce valido motivo per la compensazione delle spese di giudizio anche in assenza di soccombenza reciproca. |