Il Tribunale di Livorno liquida il danno da premorienza secondo le Tabelle milanesi edizione 2018
13 Marzo 2019
IL CASO Un uomo a bordo del suo scooter rimane coinvolto in un sinistro stradale, riportando importanti lesioni personali con fratture. Gli eredi dell'uomo, deceduto per altra causa, agiscono in giudizio contro la compagnia assicuratrice dell'automobilista, chiedendo la condanna di questa al risarcimento dei danni.
PRESUNZIONE DI PARI RESPONSABILITÀ Il Tribunale di Livorno, ricordando preliminarmente quanto statuito da Cass. civ. n. 3696/2018 sulla presunzione di pari responsabilità, e dichiara poi che nella fattispecie concreta, come confermato da testimoni, è da ritenersi indubbia la responsabilità del conducente dell'autovettura che aveva violato l'obbligo di dare precedenza, allontanandosi poi dal luogo del sinistro senza prestare soccorso al danneggiato.
IL DANNO DA PREMORIENZA Il CTU ha determinato il danno biologico permanente nella misura del 10-12%, con una temporanea biologica totale di 40 gg ed ulteriori 20 a parziale al 75%, 30 a parziale al 50%; 30 a parziale al 25%,e quantificato le spese mediche in € 1928,94. Dal momento che il danneggiato è però deceduto per altra causa due anni dopo il sinistro, il Tribunale ricorda il principio di Cass. civ. n. 13920/2016, che aveva chiarito che «ove la persona danneggiata muoia per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva».
APPLICAZIONE DELLE NUOVE TABELLE MILANESI 2018 Il Tribunale di Livorno aderisce alle indicazioni contenute nella Tabella milanese anno 2018 che ha stabilito, per la liquidazione del danno da premorienza, ossia del danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione, l'adozione di un criterio basato sul valore monetario del risarcimento medio annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato sul rapporto tra la media del risarcimento e dell'aspettativa di vita. Nella stesura delle tabelle è stato inoltre considerato che il danno è da intendersi maggiore quanto più vicino all'evento lesivo, per poi decrescere con il tempo fino a consolidarsi. Per questo il pregiudizio sofferto è aumentato nel primo anno nella misura del 100% rispetto al risarcimento medio e nella misura del 50% per il secondo anno, per poi stabilizzarsi ad un importo prefissato per ogni ulteriore anno successivo al secondo. Il Tribunale ha statuito un risarcimento pari a € 2608,00 per il primo e secondo anno in relazione ad una invalidità dell'11%, ulteriori € 170,00 per i successivi tre mesi. Il Giudice riconosce inoltre il danno biologico temporaneo, quantificato in €7750,00 e le spese mediche per € 1928,94 per un totale complessivo di € 12286,96, condannando la convenuta anche al rimborso delle spese di lite. |