Opposizione a decreto ingiuntivo e nullità della citazione
13 Marzo 2019
La sanzione della nullità prevista per la mancanza o l'incompletezza dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., a mente del quale si ammonisce sulle decadenze cui la parte incorre in caso di costituzione tardiva, ove si sia menzionato solamente l'art. 167 c.p.c. e non l'art. 38 c.p.c., si applica anche nella fattispecie della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo?
La menzione prevista dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. prevedeva, in origine, che la citazione dovesse contenere l'avvertimento che il convenuto dovesse costituirsi in termini per non incorrere nelle decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.: chiamata di terzo, proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Con la novella del 2009 (l. 18 giugno 2009, n. 69) è stato introdotto anche l'obbligo, o meglio l'onere se non si voglia incorrere in un'ipotesi di nullità della citazione, di menzionare anche le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. (anche esso modificato, con la previsione che tali eccezioni debbano essere rilevate nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata). Si tratta dell'eccezione sulla competenza per materia, valore e territorio, del giudice adito, che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella propria comparsa di risposta depositata nei termini previsti dal codice di rito. Come è noto la mancanza di queste menzioni produce una causa di nullità dell'atto di citazione, nullità intesa in senso processuale o, secondo alcuni, utilizzando un termine distonico, una nullità relativa in quanto sanabile secondo le regole poste dall'art. 164 c.p.c. che, se non osservate porterebbero irrimediabilmente alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 307 c.p.c.. Se questa è la premessa di ordine generale, per rispondere al quesito bisogna porsi la domanda sulla natura della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Essa introduce, in vero, un giudizio nuovo, ma si tratta di una fase processuale di merito che si incardina quale, appunto, opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso da un'autorità giudiziaria già identificata. Infatti, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Bisogna anche rilevare che, in questo caso, colui che processualmente è attore, è, al contrario, sostanzialmente un soggetto convenuto in virtù del primitivo provvedimento monitorio che lo ha visto coinvolto. Se le premesso sono condivisibili, allora, la funzione dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., in relazione alla eccezione di incompetenza del giudice adito non potrebbe qui trovare luogo in quanto questo è già ben identificato proprio dalla proposizione del procedimento monitorio che canalizza la scelta del giudice dell'opposizione nel medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo. Infatti quello che la norma contenuta nel citato art. 163 vuole evitare è che il procedimento si incardini innanzi ad un giudice incompetente, rischio che, nel caso di specie non potrebbe mai verificarsi stante il disposto del richiamato art. 645 c.p.c.. Si può ritenere, pertanto, che la mancata menzione della decadenza di cui all'art. 38 c.p.c. non possa provocare gli effetti della nullità prevista dall'art. 164 c.p.c. che, in questo caso, non potrà ritenersi applicabile. Di conseguenza una tale eccezione sollevata dal convenuto, sostanzialmente attore nel procedimento di opposizione, non dovrebbe essere accolta, sia in caso di costituzione tempestiva che di costituzione tardiva. A tal proposito la giurisprudenza di merito, pronunciatasi all'indomani della detta riforma, proprio nel caso in cui manchi l'avvertimento riferito all'art. 38 c.p.c., ha distinto il caso in cui il convenuto si sia costituito tempestivamente dal caso in cui egli si sia costituito tardivamente: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il convenuto opposto, costituendosi tempestivamente, deduca la mancanza, nell'atto di citazione notificatogli, dell'avviso circa le decadenze previste dall'art. 163, n. 7, c.p.c., la nullità dell'atto stesso rimane sanata dalla costituzione e il giudice non dovrà disporre alcun rinvio, né fissare alcun termine. Invece, nel caso in cui la costituzione del convenuto sia tardiva, pur essendo sanata la nullità dell'atto di citazione, il giudice dovrà concedere allo stesso un termine per svolgere domande riconvenzionali e per svolgere le eccezioni di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c.» (Trib. Mondovì, 11 marzo 2010).
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