Sì al sequestro preventivo anche con “lieve ritardo” nel pagamento del debito rateale

La Redazione
13 Marzo 2019

Non conta che il ritardo sia “lieve”, e sia avvenuto dopo qualche mese: nel caso del sequestro preventivo, se finalizzato alla confisca, non si può invocare la tenuità dello sforamento dal pagamento del debito rateale...

Non conta che il ritardo sia “lieve”, e sia avvenuto dopo qualche mese: nel caso del sequestro preventivo, se finalizzato alla confisca, non si può invocare la tenuità dello sforamento dal pagamento del debito rateale. Lo ha specificato la Corte di Cassazione con la sentenza depositata ieri, 12 marzo 2019, n. 10805.

Accolto il ricorso del PM, contro la decisione di appello che disponeva il dissequestro dei beni di una manager: secondo il giudice del Tribunale, non sussistevano pericoli di dispersione dei beni, perché in fondo la società aveva rispettato il piano di pagamento rateale del debito. Aveva “sforato” di soli tre mesi. Ma per la Corte di Cassazione questo leggero ritardo non è parso sufficiente: quando il sequestro preventivo non ha carattere impeditivo, come in questo caso, ma è strumentale alla confisca per poter disporre o mantenere tale secondo tipo di sequestro è necessario solamente verificare che i beni da assoggettare al vincoli rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo irrilevante la valutazione del pericolo nel ritardo. Hanno concluso i giudici di legittimità: «Poiché la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 […] è prevista come obbligatoria […] non rileva, nella valutazione della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo strumentale ad una tale confisca, il permanere del pericolo nel ritardo, dovendo aversi riguardo solamente alla sussistenza degli indizi della commissione del reato e alla confiscabilità dei beni».

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