Prorogare i termini di accertamento non corrisponde a sospendere la prescrizione
13 Marzo 2019
La Legge n. 289/2002 non prevedeva alcuna sospensione della prescrizione. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza dell'11 marzo 2019, n. 6973. Nel caso in esame, la ricorrente impugnava una intimazione di pagamento per imposte dirette, interessi e sanzioni. Nei gradi di merito, la donna aveva fatto valere l'eccezione di prescrizione, essendo decorsi più di dieci anni dalla notifica della cartella al momento della notifica del successivo atto, ossia l'intimazione di pagamento. I giudici della CTR avevano però ritenuto sospeso il corso della prescrizione per via della Legge n. 289/2002.
«È da evidenziare – si legge in ordinanza – che la Legge n. 289/2002 non prevede alcuna sospensione della prescrizione, ma semmai (art. 10) una proroga dei termini di accertamento, per i contribuenti che non si avvalgono della definizione agevolata (artt. da 7 a 9): “per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni […] sono prorogati di un anno”. Non può ritenersi una implicita sospensione della prescrizione o sua interruzione, nel fatto di concedere una proroga per l'esercizio del potere di accertamento. Si tratta di termini diversi che manifestano diversa ratio, e non può farsene analogia».
La Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata e rimandato alla CTR in diversa composizione. |