Notificazione telematica di un atto processuale in formato diverso dal PDF: a quali condizioni resta valida?

Andrea Ricuperati
14 Marzo 2019

L'irritualità della notificazione via PEC di un atto (o provvedimento) processuale non comporta la nullità della medesima, quando il suo destinatario abbia comunque avuto piena conoscenza di quanto notificato.
Massima

L'irritualità della notificazione via PEC di un atto (o provvedimento) processuale non comporta la nullità della medesima, quando il suo destinatario abbia comunque avuto piena conoscenza di quanto notificato.

Il caso

La Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello interposto dalla società Alfa avverso la decisione con cui, in accoglimento delle domande attoree, il Tribunale del capoluogo di provincia aveva dichiarato nulli (rectius, inefficaci ex art. 2901 c.c.) gli atti di cessione immobiliare stipulati fra l'appellante e Beta.

La sentenza di II grado in questione veniva dalla parte vittoriosa notificata – il 18 dicembre 2017 – mediante posta elettronica certificata (PEC), con messaggio recante nell'oggetto la dicitura “notificazione ex l. n. 53/1994”, al quale era allegata la relazione di notificazione in formato docx.p7m anziché pdf.p7m o pdf.

Contro detto provvedimento la soccombente Alfa notificava ricorso per cassazione in data 16 marzo 2018.

A fronte della fissazione – su proposta del relatore – dell'adunanza in camera di consiglio prodromica alla declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnativa, la ricorrente depositava memoria eccependo la nullità (e dunque l'inidoneità a produrre il decorso del cd. termine breve di gravame) della notifica della sentenza d'appello, in quanto eseguita in violazione delle norme di legge in materia (segnatamente, art. 3-bis, comma 4, l. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 18 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e art. 19-bis provv. d.g.s.i.a. 16 aprile 2014); con la precisazione che il file contenente la relata di notificazione non sarebbe stato apribile e, se aperto, avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza del sistema informatico.

La questione

Il Supremo Collegio, dopo aver evidenziato che al riguardo nessuna censura era stata sollevata in ricorso introduttivo, si è chiesto se nella vicenda sottoposta al suo esame la notifica della sentenza ad Alfa si fosse perfezionata validamente o meno.

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha fornito risposta positiva al quesito, affermando che:

  • malgrado l'irritualità della notifica telematica della sentenza d'appello, la sua consegna via PEC ha comunque determinato il risultato della conoscenza dell'atto in capo al destinatario, con conseguente raggiungimento dello scopo legale connesso;
  • la dicituranotificazione ex l. n. 53/1994” è del tutto equipollente a quella prescritta dalla legge;
  • la ricorrente non ha neppure addotto uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.

Alla luce dei suestesi rilievi, il gravame della società Alfa è stato dichiarato inammissibile, con ogni corollario in punto spese processuali e contributo unificato supplementare ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nonché con addebito alla soccombente di un'ulteriore importo ai sensi dell'art. 385, comma 4, c.p.c. vigente pro tempore.

Osservazioni

L'ordinanza in commento merita di essere sottolineata per aver dato continuità al condivisibile approccio “sostanzialista” inaugurato dalla Corte con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 7665 del 18 aprile 2016 e mirante a svincolare il processo telematico da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell'art. 111 della Costituzione).

In effetti, se:

(i) il messaggio PEC di notificazione telematica “deve indicare nell'oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”” (art. 3-bis, comma 4, l. 21 gennaio 1994, n. 53),

(ii) “L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata” (art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994 cit.);

(iii) “L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.” (art. 18, comma 1, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, costituente il cd. regolamento PCT);

(iv) “Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF” (art. 19-bis provv. d.g.s.i.a. 16 aprile 2014, recante le specifiche tecniche di cui al summenzionato art. 34 del regolamento PCT);

(v) “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, [...] se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti” (art. 11 l. n. 53/1994 cit.);.

Una rigorosa interpretazione letterale di detto impianto normativo condurrebbe a sanzionare con la nullità ogni minima deviazione dallo schema legale dell'iter notificatorio.

Per fortuna, tuttavia, il Supremo Collegio ha aderito ad un'esegesi costituzionalmente orientata delle suindicate disposizioni, enunciando tre distinti princìpi, che ben possono rappresentare altrettante valide linee-guida per l'organo giudicante chiamato a discernere in materia:

a) le discrepanze minime rispetto alla previsione normativa sono innocue tout court; tale s'appalesa, ad esempio, quella relativa alla dicitura da inserire nell'oggetto del messaggio PEC di notifica (v., oltre al provvedimento oggi commentato, Cass. civ., Sez. II, sent., 29 novembre 2018, n. 30927, Cass. civ., SS.UU., sent., 28 settembre 2018, n. 23620, e Cass. civ., Sez. VI - 3, 4 ottobre 2016, n. 19814);

b) è irrilevante quell'anomalia in ordine alla quale il soggetto interessato non alleghi e dimostri la sussistenza di un'apprezzabile lesione del proprio diritto di difesa (cfr. ex multis anche Cass. civ., Sez. V, ord., 16 febbraio 2018, n. 3805);

c) l'eventuale nullità resta in ogni caso sanata, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo, coincidente nella fattispecie con la piena conoscenza dell'atto (o provvedimento) notificato (v., tra le numerose pronunce, Cass. civ., Sez. Lav., sent., 12 dicembre 2017, n. 29775, e Cass. civ., Sez. VI - 5, ord., 27 giugno 2017, n. 15984, oltre alla recente sentenza delle Cass. civ., SS.UU., sent., 28 settembre 2018, n. 23620 sopra ricordata).

La Corte ha ritenuto di non spendere cenno sullo specifico punto, ma per confutare l'argomento relativo alle asserite problematiche connesse al file docx.p7m sarebbe stato sufficiente rammentare che trattasi di formato apribile agevolmente con programmi di visualizzazione gratuita (alla stessa stregua di un file pdf.p7m), senza alcun rischio di sicurezza informatica; ciò a prescindere dal fatto che il destinatario (avvocato in possesso delle necessarie competenze professionali) avrebbe potuto accorgersi della natura di quanto ricevuto e della sua esatta provenienza semplicemente aprendo il file contenente la copia informatica della sentenza notificata ed esaminando l'account PEC del mittente del messaggio (difensore della parte vittoriosa nel procedimento di appello).

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