Tagliando assicurativo falso: il danneggiato non è obbligato a citare l’assicurazione apparentemente titolare del contrassegno

14 Marzo 2019

Il danneggiato di un sinistro stradale non deve necessariamente citare, in modo autonomo, l'assicurazione che appare titolare del contrassegno assicurativo, nel caso ove la prova della falsità, ovvero della mancata attribuibilità del tagliando assicurativo a tale assicurazione, emerga dagli atti del giudizio instaurato verso il Fondo vittime della strada, per essere stata, dallo stesso danneggiato, spontaneamente e preventivamente accertata.

ART. 127 COD. ASS. La compagnia di assicurazione risulta responsabile, ai sensi dell'art. 127 cod. ass. per il solo fatto del rilascio del contrassegno assicurativo, ed indipendentemente dall'inefficacia o invalidità del rapporto di assicurazione, pure in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, salvo che l'assicuratore dia prova dell'insussistenza di una propria condotta colposa, tale da ingenerare in capo al danneggiato, l'incolpevole affidamento in merito alla sussistenza del rapporto assicurativo.

AZIONE DI RISARCIMENTO IN IPOTESI DI FALSITÀ DEL TAGLIANDO Il collegio della III Sezione civile della Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, si è posto in assoluta linea con la risalente giurisprudenza di legittimità, condividendo le doglianze espresse dai ricorrenti. Secondo questi, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che la denuncia alle autorità inquirenti, come pure l'accertamento della falsità del contratto di assicurazione, non costituissero condizioni di ammissibilità dell'azione di risarcimento verso il Fondo di Garanzia vittime della strada. Più in particolare, a dir della difesa dei ricorrenti, i giudici di merito non avevano tenuto in considerazione la circostanza che il soggetto danneggiato, spontaneamente e preventivamente, aveva verificato la falsità del tagliando assicurativo, in tal modo rendendo superfluo, finanche per ragioni di economia processuale, l'instaurazione di un autonomo giudizio verso l'apparente, ma già verificata come non effettiva, compagnia di assicurazione falsamente indicata nel tagliando.

INDIRIZZO CONSOLIDATO Secondo la ricostruzione ermeneutica prospettata dai ricorrenti, e condivisa dal collegio, la pronuncia rimessa alla lente della Corte sarebbe stata censurabile per non avere prospettato la migliore interpretazione degli artt. 127 cod. ass. (“Certificato di assicurazione e contrassegno”) e 1901 c.c. (“Mancato pagamento del premio”), nel senso di concedere al danneggiato dell'incidente l'opzione tra il promuovere la causa di risarcimento verso l'assicurazione indicata nel contrassegno, facendo così valere il principio dell'apparenza e la tutela dell'affidamento, oppure adire direttamente il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO La Corte di Cassazione ha quindi annullato la pronuncia resa in appello, rinviando la causa al Tribunale, e ribadendo il principio di diritto in conformità del quale non sussiste, in capo al soggetto danneggiato, la necessità di citare in giudizio, in modo autonomo, l'assicurazione apparentemente titolare del contrassegno assicurativo, quando la prova della falsità o della non attribuibilità del tagliando assicurativo, a detta compagnia di assicurazione, emerga dagli atti del giudizio promosso verso il Fondo di Garanzia vittime della strada, per essere quindi stata, ad opera del danneggiato, spontaneamente e preventivamente accertata, e rendendo in tal modo superfluo l'incardinamento di un autonomo giudizio nei confronti della compagnia apparente, la quale, nel giudizio, si limiterebbe ad invocare il fatto notorio della falsità del contrassegno.

(Fonte: Dirittoegiustizia.it)

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