Natura del verbale di mediazione e motivi di opposizione all'esecuzione

14 Marzo 2019

Nell'ipotesi in cui tutte le parti aderenti all'accordo di mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale: viene così generalizzata l'efficacia esecutiva dell'accordo ottenuto a seguito di mediazione, il quale consente di avviare il processo esecutivo in tutte le forme previste dall'ordinamento.
Il quadro normativo

L'art.11, comma3, d.lgs. 4marzo2010, n.28, stabilisce che, là dove nell'ambito del procedimento di mediazione sia raggiunto un accordo amichevole tra le parti ovvero se queste ultime aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Peraltro, se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata in ogni caso da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (v., per adempimenti richiesti al pubblico ufficiale, Trib.Modica,9dicembre2011).

L'accordo raggiunto può inoltre prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento, a prescindere dal fatto che abbia ad oggetto obblighi di fare infungibili. Tale previsione non è riconducibile all'istituto delle c.d. misure coercitive indirette di cui all'art.614-bisc.p.c., ma a quello della clausola penale, stante, come si dirà tra poco, la natura negoziale del verbale dell'accordo (Capponi; Tiscini).

La natura del verbale di mediazione

L'accordo amichevole raggiunto dalla parti con l'assistenza del mediatore ha natura negoziale e, a seconda del contenuto concretamente assunto, è assimilabile ad un contratto di transazione ovvero ad un negozio di accertamento o ad un negozio abdicativo. In ogni caso, oggetto dell'accordo devono essere, a pena di nullità, diritti disponibili, come espressamente stabilito dall'art.2d.lgs.n. 28/2010.

L'art.12d.lgs.n. 28/2010 prevede poi espressamente che il verbale di mediazione costituisce titolo esecutivo e, dunque, è idoneo a fondare un processo esecutivo (cfr. Trib.AscoliPiceno,11ottobre2017; Trib.Bari,7settembre2016).

Più in particolare, si prevede che, nell'ipotesi in cui tutte le parti aderenti all'accordo siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale: viene così generalizzata l'efficacia esecutiva dell'accordo ottenuto a seguito di mediazione, il quale consente di avviare il processo esecutivo in tutte le forme previste dall'ordinamento.

Per procedere all'esecuzione, l'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art.480,comma2,c.p.c., al pari di quanto accade per le scritture private autenticate, le quali, tuttavia, sono titolo esecutivo solo limitatamente alle somme di danaro in esse contenute (cfr. art.474,comma2,n.2,c.p.c.).

Nel caso in cui le parti non siano invece assistite da un avvocato, l'art.12d.lgs.n. 28/2010 stabilisce che, affinché l'accordo possa avere efficacia di titolo esecutivo, esso debba essere omologato, previa istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di mediazione (o, nel caso delle controversie transfrontaliere, di cui all'art.2delladirettiva2008/52/CE, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione), dietro accertamento della sua regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico (cfr. Trib.Firenze,2luglio2015; Trib.Modica,9dicembre2011). Non è invece ritenuta necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo il mero decreto di omologazione sufficiente a consentire l'instaurazione del processo esecutivo (Trib. Avezzano, 29 ottobre 2014, in www.101mediatori.it). Peraltro, poiché si tratta di un giudizio sommario, l'omologazione non preclude la rilevazione dell'eventuale illiceità del contratto in un giudizio instaurato successivamente su iniziativa della parte interessata.

Infine, come sopra accennato, l'accordo costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Nonostante il chiaro tenore della legge, si potrebbe tuttavia ritenere che, poiché l'ipoteca giudiziale deve essere iscritta sempre in forza di un provvedimento giudiziale (cfr. art.2818c.c.), il mero accordo conciliativo non sia sufficiente per iscrivere ipoteca. In senso contrario, oltre che facendo leva sul tenore testuale della legge, si è convincentemente rilevato che l'accordo conciliativo rientra nel novero degli «altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (cfr. art.474,comma1,n.1,c.p.c.), e, dunque, può essere assimilato, quanto agli effetti, ai provvedimenti giudiziali e come tale è idoneo alla iscrizione di ipoteca nei pubblici registri (in tal senso, v. Trib.AscoliPiceno,11ottobre2017; Trib. Varese, 12 luglio 2012, in www.ilcaso.it).

I motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. esperibili avverso l'esecuzione forzata che si fonda sul verbale di mediazione

Considerata la natura negoziale del verbale di mediazione, si deve ritenere che nei confronti dell'esecuzione preannunciata mediante la notificazione dell'atto di precetto ovvero concretamente instaurata sulla base del predetto titolo esecutivo, sia possibile proporre opposizione ai sensi dell'art.615c.p.c. per far valere motivi attinenti sia alla regolare formazione del titolo che al merito della situazione sostanziale in esso contenuta.

Più in particolare, si deve ritenere che la parte nei cui confronti sia avviato un processo esecutivo fondato sul verbale di mediazione possa far valere quali motivi di opposizione all'esecuzione, anche a prescindere dall'avvenuta omologazione, in primo luogo, le cause di invalidità dell'accordo (v., per tutti, Tiscini), in particolare per la violazione di norme imperative o per la contrarietà con l'ordine pubblico, ipotesi quest'ultima che potrebbe essere ad esempio integrata dalla mancata instaurazione del contraddittorio in sede di mediazione tra tutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale dedotta in lite e i creditori che vantino, eventualmente, iscrizioni sul medesimo bene (Trib. LameziaTerme, 17 febbraio 2012).

Inoltre, potranno essere fatte valere irregolarità formali del verbale di mediazione, le quali sono integrate dalla mancanza di uno seguenti elementi:

a) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; b) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della giustizia; c) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt.3 e 4d.m.n. 180/2010; d) l'inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; e) la riconducibilità dell'accordo all'ambito della mediazione ex art.2d.lgs. n.28/2010, e cioè l'appartenenza dell'accordo alla materia civile e commerciale (cfr. Trib.Modica,9dicembre2011).

Invece, anche alla luce dei primi interventi giurisprudenziali, si deve ritenere che non possa essere fatto valere quale motivo di opposizione nei confronti dell'esecuzione fondata sul titolo esecutivo in esame, il difetto dell'attestazione e della certificazione di «conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico» da parte degli avvocati, prescritte dall'art.12,comma1,d.lgs.n. 28/2010 (cfr. Trib.Bari,7settembre2016).

Inoltre, non si potrebbe fondare l'opposizione nemmeno su motivi che investono il nucleo fattuale su cui si è formato l'accordo: l'ingiustizia del negozio non può dunque essere lamentata ex post (neppure allegando uno ius superveniens), se non per le sopravvenienze fattuali (Tiscini).

Guida all'approfondimento
  • Bove, L'accordo conciliativo, in Società, 2012, p. 82;
  • Capponi, Un nuovo titolo esecutivo nella disciplina della mediazione/conciliazione, in Riv. es. forz., 2011, p. 1 ss.;
  • Tiscini, L'esito positivo della mediazione civile e commerciale del D.lg.n. 28 del 2010: il verbale di accordo tra requisiti formali e pregi/difetti sostanziali, in Riv. es. forz., 2011, p. 377
  • Vincre, Mediazione ed esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2012, p. 386.

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