La ricostruzione di un manufatto non richiede il rispetto della disciplina delle distanze

Redazione scientifica
14 Marzo 2019

In tema di distanze legali, a differenza di una nuova edificazione, il fabbricato frutto di una semplice «ricostruzione» di un vecchio manufatto, non è sottoposto alla disciplina delle distanze vigente al momento della sua realizzazione.

La questione trae origine dal fatto che in mezzo ai terreni degli attori, si trovava il fondo dei convenuti sul quale insisteva una baracca con tetto in lamiera che non rispettava le distanze dai confini. Dunque, secondo gli attori, i convenuti avevano chiesto la ristrutturazione della baracca falsamente rappresentando che si trattasse di una costruzione e, al suo posto, avevano realizzato un manufatto in muratura che, al pari della baracca, non rispettava la distanza dai confini (5 metri) prevista dallo strumento urbanistico. Per tali motivi, gli attori avevano chiesto al giudicante l'ordine di arretramento del nuovo manufatto. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano respinto la domanda attorea. Pertanto, i ricorrenti avevano proposto ricorso in Cassazione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici di merito. Invero, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che la baracca, precedente, costituiva una "costruzione", in quanto la stessa era edificata in mattoni pieni, con copertura sorretta da pilastrini in cemento conficcati al suolo (dotata di apprezzabile solidità e stabilmente infissa al suolo). Il giudice di appello, inoltre, aveva correttamente ritenuto che il nuovo manufatto integrasse la "ricostruzione" del precedente, in quanto con esso coincidente per superficie, volumetria e sagoma; da ciò la conseguenza che esso, a differenza di una nuova costruzione, non poteva ritenersi sottoposto alla disciplina delle distanze vigente al momento della sua realizzazione. Per le suesposte ragioni, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso

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