Provare l'inadempimento non equivale a provare il danno subito
15 Marzo 2019
Provato il demansionamento, la forzata inattività del lavoratore può considerarsi di per sé una fonte di danno?
È bene in primis precisare che la prova della condotta datoriale illecita costituisce un elemento logicamente distinto rispetto alla dimostrazione del danno, patrimoniale e non, dalla stessa derivante.
La giurisprudenza, sebbene abbia qualificato come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, ha escluso che il pregiudizio arrecato al lavoratore da un demansionamento possa essere qualificato come sussistente in re ipsa, essendo invece onere del ricorrente, ex art 2697, c.c., fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto vantato, e ciò anche mediante presunzioni, le quali siano però gravi, precise e concordanti, ex art. 2729, c.c. (ad esempio: durata demansionamento; perdita chance di ulteriori guadagni connessi con la precedente attività svolta, etc.).
Deve confermarsi quindi la distinzione tra inadempimento (art. 1218 c.c.) e danno risarcibile (artt. 1223 ss., c.c.), con necessaria specifica allegazione e dimostrazione delle pluralità di conseguenze lesive che la condotta datoriale è idonea a generare.
Cfr. Cass., sez. lav., 25 febbraio 2019, n. 5431. |