Natura della conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato

15 Marzo 2019

L'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, stabilisce che la disciplina da esso posta si applichi ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri assunti dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo. L'art. 1, d.lgs. n. 23 del 2015, al secondo comma, prevede che “[l]e disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato”...

L'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015, stabilisce che la disciplina da esso posta si applichi ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri assunti dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo. L'art. 1 d.lgs. n. 23/2015, al secondo comma, prevede che “[l])e disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato”.

Ritiene però il Giudice che la conversione prevista dalla suddetta norma non sia quella giudiziale bensì la conversione intesa come trasformazione/prosecuzione di tipo negoziale del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ossia per accordo tra le parti del contratto medesimo. Posto che la conversione operata in sede giudiziale di un contratto a termine per i motivi tassativamente previsti dalla legge determina la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con efficacia ex tunc, ossia sin dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo determinato, ritiene il giudice che l'interpretazione secondo cui la conversione a cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 1, d.lgs. n. 23 del 2015, sia esclusivamente quella negoziale si conformi al criterio enunciato dal primo comma del suddetto articolo per delimitare il campo di applicazione della nuova disciplina, che è di tipo temporale, in quanto rileva esclusivamente la data di costituzione del rapporto di lavoro.

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