La relazione di accessorietà tra parti comuni ed unità immobiliari esula dalla figura delle pertinenze

Redazione scientifica
15 Marzo 2019

Al fine di accertare se l'uso esclusivo di un'area esterna al fabbricato sia attribuito ad uno o più condomini, è irrilevante ex se la circostanza che l'area stessa, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità immobiliare.

Tizia aveva chiesto al giudice adito l'accertamento negativo del diritto di Caia sulla striscia di terreno aderente alla propria abitazione. Oltre a ciò, l'attrice aveva chiesto la condanna del notaio al risarcimento dei danni, per aver erroneamente indicato i confini della proprietà di Caia. Sia in primo che in secondo grado, la domanda veniva respinta. In particolare, secondo la Corte territoriale, nell'atto di divisione stipulato tra i comproprietari originari dell'immobile, era stata individuata l'esistenza di una striscia di terreno posta tra il fabbricato e i giardini, definita come "distacco condominiale", che rimaneva di proprietà comune dei condividenti. Pertanto, la striscia contesa come bene condominiale era stata correttamente trasferita agli aventi causa, ovvero i proprietari attuali degli immobili.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento della Corte territoriale. La mera circostanza della mancata menzione del trasferimento della comproprietà delle aree comuni, in uno dei successivi atti di vendita delle unità immobiliare, non era in alcun modo sufficiente a superare la presunzione posta dall'art. 1117 c.c.; difatti, tale disposizione, al contrario, comporta che all'atto stesso consegua l'alienazione, unitamente alla porzione esclusiva, della corrispondente quota di condominio su dette parti comuni. Pertanto, una volta accertata la sussistenza di una situazione di condominio di edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio "accessorium sequitur principale", alle parti comuni o destinate al servizio degli immobili di proprietà solitaria (come, nella specie, la striscia destinata al passaggio comune), non trattandosi di area legata agli appartamenti delle parti da mera relazione spaziale. Per le suesposte ragioni, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

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