Codice della crisi e dell’insolvenza: già in vigore le norme societarie

La Redazione
18 Marzo 2019

Sono entrate in vigore sabato 16 marzo le prime norme del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i: d.lgs. n. 14/2019) e precisamente quelle di interesse societario.

Sono entrate in vigore sabato 16 marzo le prime norme del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i: d.lgs. n. 14/2019) e precisamente quelle di interesse societario.

L'art. 389, infatti, dispone che la parte prevalente del c.c.i. entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. (avvenuta il 14 febbraio), mentre alcune norme, tra cui appunto quelle della Parte II del Capo VII, sono in vigore dal 30° giorno, per cui appunto dallo scorso sabato.

Assetti organizzativi. E, dunque, è già operativo il secondo comma dell'art. 2086 c.c., come modificato dall'art. 375 c.c.i., ai sensi del quale ogni imprenditore “ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale”, nonché di attivarsi di conseguenza. L'art. 2086, comma 2, così modificato, viene poi richiamato dalle norme in materia di società di persone, s.r.l. e s.p.a.: artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 c.c.

Responsabilità degli amministratori. In vigore anche l'art. 378 sulla responsabilità degli amministratori: la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale diventa fonte espressa di responsabilità, come disposto dal nuovo art. 2476; così pure l'art. 2486 c.c. prevede ora un criterio di quantificazione del danno.

Nomina degli organi di controllo. Infine, è già in vigore l'art. 2477 c.c., come modificato dall'art. 379 c.c.i., che prevede nuove soglie per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata. Tuttavia, ci sono nove mesi di tempo per adeguarsi.

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