Il vecchio amministratore non assolve ai suoi doveri con la semplice messa a disposizione della documentazione

Redazione scientifica
18 Marzo 2019

Spetta al vecchio amministratore il dovere di recarsi dal nuovo o nei locali del condominio medesimo a riportare tutte le carte, i faldoni e i registri in suo possesso. Non può limitarsi a rendersi disponibile alla riconsegna della documentazione presso il proprio studio.

Il Tribunale rigettava la domanda proposta dal Condominio per la condanna di Tizio (precedente amministratore) al pagamento della somma a titolo di rimborso di importi incassati e mai spesi, nonché per la consegna di tutta la documentazione relativa all'amministrazione dello stesso. In secondo grado, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'impugnazione proposta, e per l'effetto, condannava Tizio alla restituzione delle somme dovute. Avverso tale ultima pronuncia, l'ex amministratore, tra i vari motivi ricorso, eccepiva che la Corte territoriale, erroneamente, aveva ritenuto che lo stesso, a seguito della cessazione dell'incarico di amministratore condominiale, non aveva proceduto alla consegna della documentazione. Difatti, lo stesso aveva dichiarato di aver messo tutta la documentazione a disposizione del condominio.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento della Corte territoriale. Invero, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che il deposito della documentazione era avvenuto solo a seguito di un preciso ordine del giudice di prime cure. Del resto, secondo la S.C., la messa a disposizione della documentazione, riferita dal ricorrente, apparirebbe più attinente all'obbligo di rendiconto di cu all'art. 1130-bis, comma 1, ultima parte, c.c. Premesso ciò, in caso di cessazione dell'incarico di amministratore di condominio, questi è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso; sicché, la semplice messa a disposizione della documentazione non equivale ad una materiale consegna, cui l'amministratore è obbligato a norma dell'art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla l. n. 220/2012. Per le suesposte ragioni, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del precedente amministratore.

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