Il lucro cessante spetta ai figli della vittima di sinistro stradale anche se maggiorenni
19 Marzo 2019
IL CASO Un cittadino serbo rimane coinvolto in un incidente stradale avvenuto in Serbia - dovuto alla forte velocità del conducente, suo fratello - in conseguenza del quale perde la vita. Il procuratore speciale della vedova, in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori, conviene in giudizio il responsabile del sinistro e la sua compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni.
IL CALCOLO DEL LUCRO CESSANTE Il procuratore speciale dei congiunti del defunto censura la sentenza di secondo grado per non essersi pronunciata in riferimento all'errore compiuto dal giudice di primo grado nel calcolo delle date di nascita dei figli, ritenendo altresì provato un danno complessivo per una media di 15 anni, senza differenziazione alcuna tra i vari figli (nonostante le loro date di nascita fossero provate in atti), privando loro del diritto di ottenere il mantenimento fino al conseguimento della piena indipendenza economica.
NON BASTA LA MAGGIORE ETÀ La Suprema Corte ritiene che nemmeno il raggiungimento della maggiore età possa determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli qualora essi non abbiano la possibilità di lavorare incolpevolmente. L'obbligo di mantenimento deve permanere fino al raggiungimento di una condizione di indipendenza economica: la corte di merito ha dunque errato nel fissare la soglia dei quindici anni quale età ultima per ottenere il risarcimento.
I REDDITI DA RICOMPRENDERE NEL CALCOLO Il ricorrente, con il secondo motivo, censura la sentenza per non aver sommato, nella determinazione del lucro cessante in favore dei figli, i redditi già perduti dal momento dell'incidente fino al giorno della decisione, omettendo altresì di capitalizzare i redditi stessi con riferimento alla data in cui l'erogazione sarebbe cessata per la conquista dell'indipendenza economica da parte dei figli. La Suprema Corte accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione. |