Niente nullità della notifica PEC della cartella di pagamento in assenza di motivazioni specifiche
19 Marzo 2019
La Commissione Provinciale di Napoli, con la sentenza n. 17217/2018, respinge la richiesta del ricorrente di dichiarare nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC da parte dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, asserendo il Collegio sia che in ogni caso la notifica avvenuta via PEC ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., e sia che la sentenza Cass. SS. UU. n. 10266 del 27 aprile 2018, ha statuito come principio di diritto che secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf.
Ancora una volta diventa importante la motivazione del ricorrente quando chiede l'annullamento di notifiche di documenti informatici effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata, in quanto, come precisato in precedenti articoli, se l'eccezione sollevata riguarda genericamente l'irritualità della notifica effettuata con la modalità telematica, il giudice di merito non può che applicare, come fatto dal collegio napoletano, il principio generale dell'art. 156 c.p.c.. Al contrario, se la motivazione è ben specificatamente fondata sul formato documentale prodotto nella Posta Elettronica Certificata, tale cioè da non esser in grado di comprovarne la conformità all'originale da cui è stato tratto, ai sensi dell'art. 22 e seg. del CAD e come implicitamente ribadito dal recente D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, allora il giudice dovrà verificare se l'estensione .pdf del file è riferibile ad una firma PAdES ed, in caso contrario, accogliere l'eccezione di nullità. Nel caso in esame, leggendo il testo della sentenza non è dato comprendere la specificità delle questioni poste da parte ricorrente e nemmeno aiuta la motivazione con cui il Collegio respinge la richiesta, perché si mette assieme la quesitone della equivalenza delle due estensioni di firma digitale, senza precisare se la cartella fosse un semplice .pdf o documento firmato PAdES, ed il raggiungimento dello scopo legale della notifica, che, come detto, sarebbe attinente ad una eccezione generica di irritualità di notifica. La questione consente di porre l'accento sulla portata del citato D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (in particolare all'art. 16), ossia sul significato implicito che la disposizione dell'art. 25-bis, che esso introduce, assume nei confronti della validità delle notifiche a mezzo PEC degli atti impositivi prodotti in semplice formato .PDF e privi di firma digitale, in quanto ritenuti non idonei a provarne la conformità agli originali analogici da cui siano tratti. La circostanza che il legislatore abbia sentito la necessità di introdurre l'art. 25-bis, conferendo ai difensori la veste di pubblico ufficiale, non fa altro che confermare che ogni documento notificato in via telematica debba poter dimostrare, con le sue caratteristiche informatiche, di essere conforme all'originale cartaceo da cui proviene e ciò mediante l'attestazione di conformità da parte del mittente, dando origine in caso contrario a dichiarazione di nullità della notifica stessa.
Fonte: ilprocessotelematico.it |