CIG e obbligo di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere
19 Marzo 2019
La Corte d'appello richiama il principio generale affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli art. 1, comma 7, l. 23 luglio 1991, n. 223 e 5, commi 4 e 5, legge 20 maggio 1975 n. 164), tale illegittimità potendo essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Il Collegio osserva altresì che, più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite di carattere interno derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza tra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa e dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375, c.c., nonché dall'ulteriore limite di carattere esterno derivante dal divieto di discriminazioni tra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o presunta ridotta capacità lavorativa. |