Avuto riguardo alle relazioni all'assemblea dei soci che gli organi di controllo delle società per azioni e delle società a responsabilità devono predisporre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili suggerisce che le due relazioni (relazione ex art. 2429, comma 2, c.c. e relazione di revisione ex art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010) siano predisposte in forma unitaria (si veda da ultimo il documento del CNDCEC del 13 marzo 2019) in quanto in questo modo il collegio sindacale o il sindaco unico, incaricati anche della revisione legale dei conti, meglio esprimerebbero e in modo più coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e di svolgimento degli altri doveri ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., sia avuto riguardo all'attività di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 39/2010. Tuttavia così operando (relazione unitaria) non si metterebbero nella giusta evidenza il diverso contenuto delle due relazioni e i diversi profili di responsabilità (responsabilità da sindaco unico/collegio sindacale e responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti).
Il modello di relazione unitaria proposto dal CNDCEC prevede come primo parte la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).
La relazione di revisione ex art. 14, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 39/2010 ha uno schema standard oggetto di profonda rivisitazione per effetto del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 che ha attuato in Italia la riforma europea della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati.
La relazione del sindaco unico/collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. è un documento invece in forma libera. Tuttavia, nel corso del tempo, la professione è intervenuta più volte per guidare i sindaci nello svolgimento delle loro funzioni e garantirne l'efficacia operativa. In ordine ai contenuti della stessa, le “Norme di comportamento del collegio sindacale. Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” (2015) dedicano alla Norma n. 7.1. un approfondimento sulla struttura e sul contenuto della relazione dei sindaci.
Si analizza di seguito lo schema di relazione di revisione che deve essere seguito in sede di predisposizione di relazione di revisione relativamente ai giudizio sui bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e che si articola nelle seguenti sezioni:
Giudizio del revisore.
Oltre a contenere il giudizio del revisore sul bilancio, in tale sezione il revisore:
• identifica la società il cui bilancio è stato revisionato;
• dichiara che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
• identifica l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
• fa riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;
• specifica la data o l'esercizio di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.
Elementi alla base del giudizio.
In tale sezione il revisore:
• dichiara che la revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia;
• rinvia alla sezione della relazione che descrive le sue responsabilità stabilite dai principi di revisione internazionali ISA Italia;
• dichiara la sua indipendenza dalla società revisionata in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano;
• dichiara di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.
Continuità aziendale.
Tale sezione contiene le conclusioni del revisore circa l'appropriato utilizzo da parte della direzione della società revisionata del presupposto della continuità aziendale in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio
In tale sezione, il revisore descrive le responsabilità degli amministratori per:
• la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
• la parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
• la valutazione della capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale. La spiegazione della responsabilità degli amministratori per tale valutazione deve includere una descrizione di quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia appropriato.
In tale sezione il revisore deve altresì identificare i responsabili della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.
Con riferimento al sistema tradizionale di amministrazione e controllo, l'art. 2403, comma 1, c.c. individua nel collegio sindacale il soggetto tenuto a vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
La relazione di revisione fa riferimento, quindi, al concetto di vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul “processo di predisposizione dell'informativa finanziaria”, in quanto sinteticamente rappresentativo dei riferimenti contenuti nelle norme e identifica nel collegio sindacale il responsabile della supervisione in considerazione della attività di vigilanza esercitata ai sensi del summenzionato art. 2403 c.c.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio.
In tale sezione della relazione di revisione il revisore deve:
a) dichiarare che i propri obiettivi sono:
i) l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
ii) l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio;
b) dichiarare che per ragionevole sicurezza s'intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, ove esistente;
c) dichiarare che gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e che essi sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.
In tale sezione, il revisore deve altresì:
a) dichiarare che, nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ha esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico;
b) descrivere la revisione contabile dichiarando che le proprie responsabilità sono:
- di identificare e di valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; definire e svolgere procedure di revisione in risposta a tali rischi; acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- di acquisire una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa;
- di valutare l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, inclusa la relativa informativa;
- di giungere a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570 e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Se il revisore giunge alla conclusione che esiste un'incertezza significativa, egli è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio. Le conclusioni del revisore sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della relazione di revisione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che un'impresa cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- di valutare la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- di dichiarare di aver comunicato ai responsabili delle attività di governance identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.
Tale sezione contiene il giudizio (si veda il par. 4 che segue) rilasciato ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che richiede al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di:
- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (giudizio di coerenza);
- esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge (giudizio di conformità);
- rilasciare una dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.