La nomina del sindaco e del revisore nelle s.r.l. e le relazioni all’assemblea in sede di approvazione del bilancio

19 Marzo 2019

Il D.Lgs. 14/2019 ha riformato la disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Gli interventi di riforma riguardano altresì alcuni assetti della governance aziendale e, in particolare, gli obblighi a carico degli amministratori per il monitoraggio dell'emersione dell'eventuale stato di crisi dell'impresa. Non sono invece modificati i contenuti delle relazioni all'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio che in caso di affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti al sindaco unico o al collegio sindacale, possono essere unificate (c.d. “relazione unitaria”).
Premessa

Diversamente dalle società per azioni, le società a responsabilità limitata non sono obbligate a nominare un organo di controllo, se non nelle ipotesi in cui ricorrano precise condizioni previste dalla legge. Fuori da queste ipotesi, alle società a responsabilità limitata è riconosciuta sia la facoltà di prevedere nell'atto costitutivo la presenza di un organo di controllo cui affidare la vigilanza sulla gestione e/o la funzione di revisione legale dei conti della società sia la facoltà di non prevederlo.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Qualora lo statuto non disponga diversamente, l'organo di controllo è costituito da un organo monocratico rappresentato dal sindaco unico.

Alla luce delle modifiche all'art. 2477 c.c. apportate dal D.Lgs. n. 14/2019 (recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”), la nomina dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

L'assetto dei controlli (sia facoltativo sia obbligatorio) nelle s.r.l.

Con l'espressione “organo di controllo” il legislatore ha inteso riferirsi alla possibilità, per la società a responsabilità limitata, di adottare un assetto di controlli interni:

  • monocratico: sindaco unico

oppure, laddove previsto dall'atto costitutivo

  • pluripersonale: collegio sindacale.

Con la generica espressione “revisore” il legislatore ha inteso riferirsi alla possibilità per la società a responsabilità limitata di nominare, quando previsto dall'atto costitutivo e in alternativa all'organo di controllo oppure oltre all'organo di controllo, un revisore legale persona fisica oppure una società di revisione legale dei conti.

Sia nell'ipotesi in cui la società a responsabilità limitata eserciti la facoltà di avvalersi di un organo di controllo, pur non essendone obbligata, sia quando la stessa sia obbligata dalla legge ad affidare ad un apposito organo la vigilanza sulla gestione e la revisione legale dei conti, alla stessa è sempre riconosciuta un'ampia autonomia organizzativa relativamente all'assetto dei controlli e, quindi, la possibilità di scegliere fra diverse forme di controllo, diversificate non solo nella forma, ma anche nella sostanza.

L'assemblea della società a responsabilità limitata può quindi scegliere fra una pluralità di opzioni e può, quindi, decidere di:

  • nominare soltanto un organo di controllo interno e in tal caso può decidere di nominare un sindaco unico o un collegio sindacale (quando lo prevede l'atto costitutivo) cui affidare la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2403, comma 1, c.c.);
  • nominare soltanto un revisore, in alternativa all'organo di controllo, e può trattarsi sia di un revisore legale persona fisica sia di una società di revisione, iscritti nel registro del revisori legali (quando lo prevede l'atto costitutivo);
  • nominare un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e un revisore persona fisica o una società di revisione.

Ne conseguente che la scelta del soggetto al quale affidare il controllo determina anche la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema di controlli cui assoggettare la società:

  • vigilanza sulla gestione e revisione legale affidate cumulativamente al sindaco unico o al collegio sindacale;
  • esclusiva revisione legale dei conti affidata al revisore legale o alla società di revisione.

Mentre, infatti, in capo all'organo di controllo possono cumularsi sia la funzione di vigilanza sulla gestione sia quella la revisione legale dei conti, al contrario, il revisore legale o la società di revisione possono esercitare esclusivamente l'attività di revisione legale dei conti costituita dalla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e dalla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché ad esprimere il proprio giudizio sul bilancio.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, sia monocratico sia collegiale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale dettate per le società per azioni, quindi:

  • quando nominato, il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e da due membri supplenti. In ogni caso, al sindaco unico competono i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale. Con riguardo a quest'ultimo il legislatore non ha previsto la nomina del sindaco supplente del sindaco unico;
  • il primo collegio sindacale/sindaco unico può già essere nominato con l'atto costitutivo; successivamente il collegio sindacale/sindaco unico è nominato con decisione dei soci, assunta con metodo assembleare, oppure con una delle modalità alternative consentite dall'art. 2479 c.c. e cioè, mediante consultazione o consenso espresso per iscritto, con la quale è nominato anche il presidente del collegio sindacale;
  • i sindaci nominati restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
  • almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia. I restanti membri, se privi di tale requisito, devono essere iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, oppure devono essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche;
  • costituiscono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco: l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento e la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; l'essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a controllo comune; l'essere legato alla società o alle società che si trovino nelle condizioni previste dai citati vincoli di controllo da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 c.c.;
  • la funzione del collegio sindacale/sindaco unico è quella di vigilare sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. Lo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti è un compito soltanto eventuale del collegio sindacale/sindaco unico. Nell'ipotesi in cui il collegio sindacale/sindaco unico sia investito anche della funzione di revisione legale dei conti, tutti i sindaci o il sindaco unico devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Secondo quanto dispongono le norme per le società per azioni, tuttavia, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale solo se tale attribuzione è prevista dall'atto costitutivo e solo se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Quando, invece, la società decide di nominare unicamente un revisore, in questo caso il sistema dei controlli della società si impernia su un soggetto esterno che ha il compito di svolgere esclusivamente la funzione di revisione legale dei conti disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2010 e dall'applicazione dei principi di revisione (ISA Italia).

Nel caso di nomina di un revisore, sia esso un revisore legale persona fisica sia esso una società di revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39. Il decreto individua i soggetti legittimati all'esercizio dell'attività e definisce le modalità di affidamento ed estinzione dell'incarico, quindi:

  • quando nominato, il revisore legale questo può essere sia una persona fisica sia una società di revisione;
  • il primo revisore può già essere nominato con l'atto costitutivo, successivamente è nominato con decisione dei soci, assunta con metodo assembleare, oppure con una delle modalità alternative consentite dall'art. 2479 c.c. e cioè, mediante consultazione o consenso espresso per iscritto;
  • il revisore nominato resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
  • l'esercizio dell'attività di revisione legale è riservato agli iscritti in un apposito Registro Unico gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  • possono richiedere l'iscrizione nel registro le persone fisiche e le società di revisione che siano in possesso di determinati requisiti;
  • la funzione del revisore legale dei conti è quella di esprimere con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato (nel caso in cui quest'ultimo sia redatto) e di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La pubblicità legale della nomina del revisore legale (persona fisica o società di revisione) di società a responsabilità limitata è prevista con esclusivo riguardo al momento dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese. Tra gli elementi essenziali dell'atto costitutivo, infatti, l'art. 2463 c.c. elenca anche l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (nel caso in cui questo sia stato nominato). Manca completamente una disciplina della pubblicità della nomina della revisione legale quando l'incarico al revisore è conferito successivamente alla costituzione della società, dall'assemblea dei soci o comunque dai soci con consenso o consultazione espressi per iscritto.

E' evidente però che l'iscrizione della nomina del revisore legale si rende necessaria al fine di garantire una pubblicità organica, completa e sempre attualenel Registro delle imprese. Infatti, anche se non espressamente prevista dalla legge, essa costituisce sicuramente una vicenda modificativa di rilievo in quanto relativa a soggetti già iscritti nel Registro delle imprese per espressa previsione di legge (in particolare, quando la nomina del primo revisore è avvenuta con l'atto costitutivo), la cui mancata iscrizione determinerebbe certamente un mancato allineamento delle risultanze del registro stesso alla situazione di fatto o giuridica relativa all'impresa interessata.

Per tale ragione, gli effetti della pubblicità legale dell'iscrizione della nomina del revisore nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la nomina, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza della nomina non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Si evidenzia inoltre che:

  • soggetta a pubblicità legale è la nomina del revisore legale, intesa quale “fatto” giuridicamente rilevante, e non l'atto di nomina che il Registro delle imprese acquisisce, unitamente alla domanda di iscrizione della nomina, al solo scopo di verificare la veridicità della nomina stessa;
  • ai fini pubblicitari, non riveste alcuna rilevanza il momento in cui il revisore nominato ha accettato l'incarico o in cui hanno avuto la notizia della loro nomina;
  • diversamente da quanto avviene per l'organo di controllo, non è richiesto che la domanda di iscrizione della nomina sia sottoscritta oltre che dall'amministratore che presenta la domanda di iscrizione, anche dal revisore nominato.

Le relazioni all'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio e la possibilità di predisporre la relazione unitaria del sindaco-revisore

Avuto riguardo alle relazioni all'assemblea dei soci che gli organi di controllo delle società per azioni e delle società a responsabilità devono predisporre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili suggerisce che le due relazioni (relazione ex art. 2429, comma 2, c.c. e relazione di revisione ex art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010) siano predisposte in forma unitaria (si veda da ultimo il documento del CNDCEC del 13 marzo 2019) in quanto in questo modo il collegio sindacale o il sindaco unico, incaricati anche della revisione legale dei conti, meglio esprimerebbero e in modo più coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e di svolgimento degli altri doveri ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., sia avuto riguardo all'attività di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 39/2010. Tuttavia così operando (relazione unitaria) non si metterebbero nella giusta evidenza il diverso contenuto delle due relazioni e i diversi profili di responsabilità (responsabilità da sindaco unico/collegio sindacale e responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti).

Il modello di relazione unitaria proposto dal CNDCEC prevede come primo parte la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

La relazione di revisione ex art. 14, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 39/2010 ha uno schema standard oggetto di profonda rivisitazione per effetto del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 che ha attuato in Italia la riforma europea della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati.

La relazione del sindaco unico/collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. è un documento invece in forma libera. Tuttavia, nel corso del tempo, la professione è intervenuta più volte per guidare i sindaci nello svolgimento delle loro funzioni e garantirne l'efficacia operativa. In ordine ai contenuti della stessa, le “Norme di comportamento del collegio sindacale. Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” (2015) dedicano alla Norma n. 7.1. un approfondimento sulla struttura e sul contenuto della relazione dei sindaci.

Si analizza di seguito lo schema di relazione di revisione che deve essere seguito in sede di predisposizione di relazione di revisione relativamente ai giudizio sui bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e che si articola nelle seguenti sezioni:

Giudizio del revisore.

Oltre a contenere il giudizio del revisore sul bilancio, in tale sezione il revisore:

• identifica la società il cui bilancio è stato revisionato;

• dichiara che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;

• identifica l'intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;

• fa riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;

• specifica la data o l'esercizio di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.

Elementi alla base del giudizio.

In tale sezione il revisore:

• dichiara che la revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia;

• rinvia alla sezione della relazione che descrive le sue responsabilità stabilite dai principi di revisione internazionali ISA Italia;

• dichiara la sua indipendenza dalla società revisionata in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano;

• dichiara di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Continuità aziendale.

Tale sezione contiene le conclusioni del revisore circa l'appropriato utilizzo da parte della direzione della società revisionata del presupposto della continuità aziendale in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

In tale sezione, il revisore descrive le responsabilità degli amministratori per:

• la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;

• la parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

• la valutazione della capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale. La spiegazione della responsabilità degli amministratori per tale valutazione deve includere una descrizione di quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia appropriato.

In tale sezione il revisore deve altresì identificare i responsabili della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.

Con riferimento al sistema tradizionale di amministrazione e controllo, l'art. 2403, comma 1, c.c. individua nel collegio sindacale il soggetto tenuto a vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La relazione di revisione fa riferimento, quindi, al concetto di vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul “processo di predisposizione dell'informativa finanziaria”, in quanto sinteticamente rappresentativo dei riferimenti contenuti nelle norme e identifica nel collegio sindacale il responsabile della supervisione in considerazione della attività di vigilanza esercitata ai sensi del summenzionato art. 2403 c.c.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio.

In tale sezione della relazione di revisione il revisore deve:

a) dichiarare che i propri obiettivi sono:

i) l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

ii) l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio;

b) dichiarare che per ragionevole sicurezza s'intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, ove esistente;

c) dichiarare che gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e che essi sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

In tale sezione, il revisore deve altresì:

a) dichiarare che, nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ha esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico;

b) descrivere la revisione contabile dichiarando che le proprie responsabilità sono:

- di identificare e di valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; definire e svolgere procedure di revisione in risposta a tali rischi; acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- di acquisire una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa;

- di valutare l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, inclusa la relativa informativa;

- di giungere a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570 e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Se il revisore giunge alla conclusione che esiste un'incertezza significativa, egli è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio. Le conclusioni del revisore sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della relazione di revisione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che un'impresa cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- di valutare la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- di dichiarare di aver comunicato ai responsabili delle attività di governance identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari.

Tale sezione contiene il giudizio (si veda il par. 4 che segue) rilasciato ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che richiede al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (giudizio di coerenza);

- esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge (giudizio di conformità);

- rilasciare una dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.

Le tipologie di giudizio sul bilancio

Le tipologie di giudizio sul bilancio che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può rilasciare (opionin) sono le seguenti:

- giudizio senza modifica, in assenza di rilievi significativi;

- giudizio con modifica, articolato come segue:

- giudizio con rilievi, laddove, il revisore concluda, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero, laddove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi;

- giudizio negativo, laddove, il revisore, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio;

- dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, laddove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

Laddove il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esprima un giudizio con modifica (così come previsto dal principio di revisione ISA Italia 705 che analizza la responsabilità del revisore con riferimento all'emissione di una relazione nel caso in cui egli concluda che sia necessaria una modifica al suo giudizio sul bilancio di esercizio), esso deve intitolare la sezione contenente il giudizio “Giudizio con rilievi”, “Giudizio negativo” o “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, come appropriato. Conseguentemente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve anche rettificare il titolo “Elementi alla base del giudizio” in “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, “Elementi alla base del giudizio negativo”, o “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”. come appropriato, e includere in tale sezione una descrizione dell'aspetto che ha dato origine alla modifica.

Nel caso in cui il bilancio contenga un errore significativo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve includere nella sezione “Elementi alla base del giudizio” una descrizione e, ove fattibile, una quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'errore. Qualora non sia fattibile quantificare tali effetti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve dichiarare tale circostanza nella medesima sezione.

Laddove il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esprima un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, deve rettificare la dichiarazione sul fatto se siano stati acquisiti gli elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il proprio giudizio, includendo le parole “con rilievi” o “negativo”, come appropriato.

Qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dichiari l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione di revisione deve considerare le seguenti variazioni:

- nel paragrafo iniziale relativo al giudizio, che in tale circostanza sarà titolato “Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non indicare di avere svolto la revisione contabile bensì di “essere stato incaricato di svolgere” la revisione legale e dichiarare che non viene espresso alcun giudizio sul bilancio. Nella stessa sezione deve essere dichiarato che, a causa della rilevanza dell'aspetto (o degli aspetti) descritto (descritti) nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio;

- nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”, non includere il rinvio alla sezione della relazione di revisione in cui vengono descritte le responsabilità del revisore, né dichiarare di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Guida all'approfondimento

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, 13 marzo 2019

Codice delle Societa', a cura di L. Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebre Editore, Milano, 2018.

Sottoriva C., Crisi e declino dell'impresa, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

Superti Furga F., Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017.

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