La sopraelevazione può essere limitata da una scrittura privata?

Redazione scientifica
19 Marzo 2019

La valenza integrativa della norma codicistica può riconoscersi solo alle disposizioni degli strumenti urbanistici che disciplinano le distanze, perché solo queste ultime regolano i rapporti di vicinato, consentendo al privato di ottenere, in caso di loro violazione, la riduzione in pristino.

Tizia è proprietaria di talune unità immobiliari confinanti con gli immobili della convenuta Caia. Nell'anno 2002, le parti, con scrittura privata, si erano concesse reciprocamente il diritto di sopraelevare fino ad un'altezza non superiore a un metro; tuttavia, nonostante tale divieto, la convenuta aveva elevato la propria costruzione di mt. 1,55 sul fronte strada e di mt. 1,45 sul fronte cortile, in violazione delle distanze legali. Per tali motivi, l'attrice aveva chiesto al giudice adito la demolizione delle opere illegittime. Sia in primo che in secondo grado, la domanda veniva respinta. Avverso tale decisione, Tizia ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la scrittura era nulla in quanto si sarebbe posta in contrasto con le norme del piano regolatore che, in quell'area (centro storico), vietava le sopraelevazioni. Inoltre, la scrittura avrebbe disatteso le previsioni munite di valenza integrativa del disposto dell'art. 873 c.c.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento della Corte territoriale. Difatti, la scrittura con cui le parti si erano concesse la facoltà di sopraelevare entro il limite massimo di un metro non contemplava alcuna inammissibile deroga all'art. 873 c.c. e alle relative disposizioni integrative locali, non potendo, per tali aspetti, ritenersi nulla per contrasto con una norma imperativa. Per meglio dire, il divieto di sopraelevare in centro storico era suscettibile di determinare l'illegittimità della costruzione sotto il profilo urbanistico ma, ove disatteso, non autorizzava la riduzione in pristino chiesta dalla ricorrente, poiché, ai sensi dell'art. 872, comma secondo c.c., la violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico autorizzano esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno. Per le suesposte ragioni, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

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