Anche l’hosting provider passivo risponde per violazione del diritto d’autore

La Redazione
20 Marzo 2019

Non opera l'esenzione di responsabilità dell'hosting provider passivo ex art. 16 d.lgs. n. 70/2003, per pubblicazione di contenuti violativi dell'altrui diritto d'autore, qualora questi, venuto a conoscenza dell'illecito, non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, o abbia continuato a pubblicarli.

Non opera l'esenzione di responsabilità dell'hosting provider passivo ex art. 16 d.lgs. n. 70/2003, per pubblicazione di contenuti violativi dell'altrui diritto d'autore, qualora questi, venuto a conoscenza dell'illecito, non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, o abbia continuato a pubblicarli. È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 7708, depositata il 19 marzo.

Il caso. R.T.I. s.p.a. conveniva in giudizio Yahoo lamentando la violazione del diritto d'autore perpetrata mediante la diffusione, sul proprio portale video, di filmati tratti da svariati programmi televisivi. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la sentenza veniva riformata in appello e l'attrice proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

L'esenzione da responsabilità per l'hosting provider passivo. La sentenza impugnata (App. Milano, 7 gennaio 2015, n. 38) ha riconosciuto, in capo a Yahoo Italia s.r.l. una posizione di hosting provider passivo e ha, conseguentemente, applicato l'esenzione da ogni responsabilità, ex artt. 16 e 17 d.lgs. n. 70/2003, qualora appunto il prestatore di servizi di hosting non sia a conoscenza dell'illecito e che, non appena a conoscenza dei fatti e su sollecitazione dell'autorità, rimuova le infrazioni.

La distinzione tra hosting provider attivo e passivo. La S.C. passa, quindi, a distinguere le posizioni dell'hosting provider attivo e di quello passivo: tale distinzione può essere inquadrata nella tradizionale teoria della condotta illecita, per cui l'hosting provider passivo contribuirebbe alla condotta illecita con una condotta commissiva mediante omissione, mentre la figura dell'hosting provider attivo va ricondotta alla fattispecie della condotta illecita attiva di concorso. Elementi idonei a delineare la figura o indici di interferenza, che vanno accertati in concreto dal giudice di merito, possono ravvisarsi nelle attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio.

Gli obblighi dell'hosting provider passivo. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il ruolo del prestatore di servizi non ha varcato i limiti della prestazione di mero hosting provider passivo. La vicenda resta, quindi, inquadrabile nell'alveo della disciplina di cui all'art. 16 d.lgs. n. 70/2003. E tuttavia, ciò non basta per poter affermare una piena esclusione di responsabilità.

La norma in esame configura una c.d. posizione di garanzia del prestatore di servizi che, se per definizione è indispensabile alla stessa originaria perpetrazione dell'illecito, ne diviene giuridicamente responsabile solo dal momento in cui gli possa essere rimproverata l'inerzia nell'impedirne la protrazione.

Conoscenza dell'illiceità. La prima fonte di responsabilità dell'hosting passivo è, dunque, la conoscenza effettiva dell'altrui illecito manifesto, perpetrato mediante il servizio dell'informazione: si presume che tale conoscenza – da cui discende l'obbligo di attivarsi per rimuovere l'illecito - coincide con l'esistenza di una comunicazione in tal senso operata dal terzo, il cui diritto d'autore si assuma leso, Tale comunicazione non deve consistere in una diffida in senso tecnico – da intendersi cioè come richiesta di adempimento dell'obbligo d rimozione dei documenti illeciti – essendo sufficiente la mera comunicazione o notizia della lesione del diritto.

Sul punto, la S.C. compie una fondamentale precisazione: la comunicazione al prestatore del servizio deve essere idonea a consentire al destinatario la comprensione e l'identificazione dei contenuti illeciti e a tal fine occorre accertare se, nell'ipotesi di trasmissione di prodotti video in violazione dell'altrui diritto d'autore, sia sufficiente indicare il nome della trasmissione da cui sono tratti, e simili elementi descrittivi, oppure se sia necessaria la precisa indicazione del c.d. indirizzo url, quale sequenza di caratteri identificativa dell'indirizzo cercato. Poiché si tratta di accertamento di merito, che presuppone un accertamento in fatto, la Corte di Cassazione, sul punto, rinvia.

Obbligo di attivarsi per rimuovere gli illeciti e per impedirne di nuovi. L'art. 16 ribadisce che, se non esiste un obbligo generale di vigilanza sui contenuti diffusi, una volta venuto a conoscenza della presenza di contenuti illeciti, l'hosting provider deve attivarsi per rimuoverli. Inoltre, la S.C. afferma che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, esiste un obbligo del prestatore di astenersi dal pubblicare contenuti illeciti dello stessi tipo di quelli già riscontrati come violativi del diritto d'autore altrui.

I principi di diritto. In conclusione, vengono enunciati i seguenti principi di diritto.

«L'hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società dell'informazione il quale svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all'art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni.

Nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità dell'hosting provider, prevista dall'art. 16 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonché se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) l'illiceità dell'altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

Resta affidato al giudice del merito l'accertamento in fatto se, sotto il profilo tecnico-informatico, l'identificazione di video, diffusi in violazione dell'altrui diritto, sia possibile mediante l'indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, od, invece, sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell'indirizzo "uri", alla stregua delle condizioni esistenti all'epoca dei fatti».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.