Caduta sul marciapiede: se il dislivello era evidente, la colpa è del danneggiato
20 Marzo 2019
IL CASO Il Comune di Monza viene condannato dal Tribunale di Milano a risarcire il danno derivante dalle lesioni occorse ad un pedone caduto a causa di una buca sul marciapiede. La Corte d'appello, riformando la pronuncia di primo grado rigetta la domanda risarcitoria, ritenendo interrotto il nesso di causalità tra la res e le conseguenze lesive a causa della condotta negligente del pedone che non aveva prestato la consueta attenzione richiesta, che gli avrebbe impedito di cadere evitando il pericolo, ossia il dislivello presente sul marciapiede, poiché ampiamente visibile e prevedibile dalla danneggiata, consapevole dei dissesti del marciapiede. Il pedone ricorre per la Cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
MOTIVO DI RICORSO In particolare, con il secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione degli artt. 2043, 2051, 1227 c.c., perché il comportamento disattento dell'utente non sarebbe idoneo ex se ad esonerare l'ente pubblico proprietario della strada dalla responsabilità per custodia, tanto più che la luce artificiale era carente ed impediva di vedere chiaramente il pericolo.
CONDOTTA DEL DANNEGGIATO La Suprema Corte ritiene tale motivo inammissibile e ricorda che, in tema di responsabilità civile da cose in custodia,« la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.».
CONDOTTA EVITABILE Dunque, se la situazione di possibile danno può essere prevista e superata mediante l'adozione di quelle cautele attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, deve considerarsi incidente l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a «rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (ex multis, Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018 n. 2480).
MODESTI DISLIVELLI La Corte dichiara che dalla documentazione fotografica prodotta era evidente una pavimentazione caratterizzata da modesti dislivelli nella superficie, ampiamente visibili e non tali da costituire ostacoli al percorso pedonale. Dal momento che tali pericoli erano facilmente evitabili prestando un'ordinaria attenzione, la Corte ritiene attribuibile la caduta al comportamento distratto del pedone. |