Autovelox: quando manca l’omologazione ma sussiste l’approvazione

21 Marzo 2019

Il Giudice di Pace di Milano nell'accogliere l'opposizione ad alcuni verbali coi quali si era accertato il superamento dei limiti di velocità, analizza la distinzione tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici di rilevamento della velocità. Secondo lo stesso Giudice non risiede tanto nella procedura quanto sulla finalità perseguita: per l'approvazione la legge richiede vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione, mentre per l'omologazione sono richiesti più forti vincoli di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa.

IL CASO. Un'associazione di consumatori ricorreva in opposizione, ex art. 7, d.lgs. n. 150/2011, per sentir dichiarare l'annullamento di più verbali di contestazione elevati per eccesso di velocità, lungo la tratta di un viale nel Comune di Milano. Tra le censure, deduceva l'omessa omologazione del dispositivo utilizzato per effettuare l'accertamento, in modo automatico, e in assenza di qualsiasi agente accertatore. Inoltre, veniva evidenziato che l'apparecchiatura in questione non aveva ottenuto l'omologazione da parte del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico), bensì soltanto l'approvazione da parte del MIT (Ministero dei Trasporti).

LA DEROGA AL PRINCIPIO EX ART. 200 C.D.S. Il Giudice di Pace, nell'accogliere il ricorso, premetteva che il dispositivo autovelox viene utilizzato per la misurazione della velocità, al fine di accertarne eventuali violazioni ai limiti, in modalità automatica, senza agente accertatore. Pertanto, la contestazione elevata ex art. 201, comma 1-bis, lett. f), c.d.s., potrà essere soltanto differita. Lo stesso Giudice rilevava, pertanto, che il principio dell'immediata contestazione, ex art. 200 c.d.s., può essere derogato soltanto quando gli agenti accertatori rispettino tutti gli obblighi imposti dalla legge:

• tipologia delle apparecchiature da utilizzare,

• individuazione delle loro caratteristiche tecniche,

• segnalazione della presenza di dette apparecchiature agli utenti della strada.

Discende che le risultanze dell'autovelox utilizzato, non essendo stato lo stesso debitamente omologato, non possono essere utilizzate per la contestazione della violazione. A ciò viene aggiunto che, nelle fattispecie considerate, neppure risultava la presenza di un agente sul posto, che almeno giustificasse che l'accertamento fosse fidefacente.

L'ART. 142, COMMA 6, C.D.S. Posto che l'art. 142 c.d.s., al comma 6, si riferisce alle apparecchiature “debitamente omologate”, il Giudice osserva che il dispositivo in questione, così come emerge dalla documentazione depositata dal Comune interessato, non risultava essere stato omologato, bensì soltanto approvato dal MIT. Nel contesto di tale documentazione emergeva, infatti, l'espressione “approvazione”, e non “omologazione” come, al contrario, richiede la dizione normativa dell'art. 142, comma 6, c.d.s.

DISTINZIONE TRA OMOLOGAZIONE ED APPROVAZIONE L'art. 192 del Regolamento al codice della strada fornisce la chiave di lettura in merito alla circostanza che l'utilizzo promiscuo ed alternativo delle espressioni “omologazione” ed “approvazione” è meramente apparente, riferendosi a due procedure differenti. Più in particolare, il comma 2 prevede la procedura di omologazione, mentre il comma 3 regola la procedura di approvazione. Discende che, soltanto nell'ipotesi ove il Regolamento al Codice della Strada stabilisca caratteristiche fondamentali, ovvero particolari prescrizioni, riferite alle apparecchiature in questione, sarà possibile omologare le medesime. Al contrario, tali dispositivi saranno soltanto approvati, se possibile, utilizzando la procedura dettata dal medesimo codice, per l'omologazione. La distinzione tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici, secondo la pronuncia in commento, non risiede tanto nella procedura quanto sulla finalità perseguita: per l'approvazione la legge richiede vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione, mentre per l'omologazione sono richiesti più forti vincoli di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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