Il terzo chiamato in causa può chiedere il rimborso delle spese processuali sostenute?
21 Marzo 2019
Il caso. Il tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attorea per le lesioni subite a causa di una caduta in una buca presente nell'aerea comune di un Condominio convenuto in giudizio. Quest'ultimo aveva chiamato in causa la società amministratrice al fine di essere da questa relativa manlevata. La società impugnava la sentenza di prime cure, limitatamente al capo che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione sul rilievo per cui l'appellante non aveva impugnato la pronuncia nei confronti del Condominio, cioè la parte che l'aveva chiamata in causa e cui doveva imputarsi il suo intervento in giudizio. La società amministratrice ricorre dunque in Cassazione. La ricorrente deduce che il Condominio convenuto aveva chiesto manleva nei suoi confronti per l'inadempimento degli obblighi di custodia e conservativi, domanda che però era stata ritenuta infondata. Per tali ragioni, l'intervento della società amministratrice poteva ricondursi solo all'attore
Spese processuali. Il Collegio ritiene la censura fondata. Il Giudice dell'appello ha infatti omesso di valutare il profilo della responsabilità contrattuale dell'amministratore nei confronti del condominio ai sensi dell'art. 1218 c.c. per la custodia e la gestione delle cose comuni, profilo che avrebbe potuto giustificare l'accoglimento della domanda di manleva. In tema di spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, in virtù dell'ampia nozione di “soccombenza” di cui all'art. 91 c.p.c., la Corte ricorda che il rimborso deve essere posto a carico dell'attore ove la chiamata in causa sia necessaria in relazione alla sua pretesa, risultata poi infondata. È infatti irrilevante che l'attore non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo. Il rimborso rimane diversamente a carico della parte che abbia chiamato in causa il terzo qualora tale iniziativa si riveli palesemente arbitraria. In altre parole, «solo la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante». Applicando tali principi al caso di specie e posto che il Condominio risponde ex art. 2051 c.c. dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell'edificio, mentre l'amministratore è soggetto, in quanto tenuto alla gestione e alla custodia delle cose comuni, all'azione di rivalsa eventualmente proposta dal Condominio, la sentenza impugnata ha trascurato l'accertamento di un'eventuale responsabilità in tal senso dell'amministratore, profilo determinante per la regolazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |