L'approvazione dei lavori di manutenzione non può essere deliberata dal consiglio di condominio

Redazione scientifica
22 Marzo 2019

L'assemblea condominiale può votare la nomina di un consiglio di condominio con l'incarico di esaminare i preventivi di spesa per l'esecuzione di lavori, ma le decisioni dei consiglieri sono vincolanti soltanto se poi vengono votate e approvate, con le maggioranze prescritte dalla legge, dall'assemblea dei condomini.

Il Consiglio di Condominio aveva esaminato diversi preventivi di appaltatori inerenti ai lavori di rifacimento del terrazzo/lastrico solare, votando a favore di uno e suddividendo il relativo pagamento delle spese derivanti in due rate. Avverso tale decisione, Tizio (condomino) aveva proposto impugnativa alla delibera. Secondo il giudice adito, il Consiglio di Condominio, composto da soli cinque condomini, non si era limitato a svolgere una funzione consultiva, come consentito dall'art. 1130 - bis, ultimo comma, c.c., ma aveva espresso una decisione vincolante per l'intero condominio, approvando i lavori di rifacimento e il preventivo ritenuto più economico, e ripartendo altresì le spese. Per i motivi esposti, l'impugnazione era stata accolta sia in primo che in secondo grado.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici del merito. A tal proposito, è stato osservato che le specifiche funzioni dell'assemblea, tra le quali rientra anche l'approvazione di opere di manutenzione straordinaria dell'edificio, non sono delegabili ad un gruppo ristretto di condomini, quale è appunto il consiglio di condominio. Difatti, il consiglio di condominio ha «unicamente funzioni consultive e di controllo», essendo l'organo destinato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei comproprietari nei grandi complessi condominiali dotati di molteplici strutture comuni. Pertanto, la determinazione dell'oggetto dei lavori di straordinaria manutenzione, la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori, la ripartizione delle relative spese ai fini della riscossione dei contributi dei condomini, spettano unicamente alla discussione, votazione e decisione dell'assemblea dei comproprietari. Per le suesposte ragioni, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Condominio.

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