La non tempestiva costituzione in appello determina l’inammissibilità della riproposizione delle questioni assorbite in primo grado?

22 Marzo 2019

Le Sezioni Unite della Cassazione affrontano per la prima volta ex professo una peculiare questione attinente alle modalità di corretta riproposizione in appello delle questioni assorbite in primo grado.

Il caso. A seguito di uno scontro sugli sci (tra minorenni, in gita sulla neve con la scuola), i genitori del danneggiato citavano in giudizio il danneggiante per ottenere il risarcimento dei danni. I genitori del minore convenuto, oltre a difendersi, chiamavano in causa per essere manlevati, da un lato, l'istituto che aveva organizzato la gita sulla neve (ritenendolo comunque responsabile ex art. 2048 c.c. in quanto tenuto alla vigilanza sui minori), dall'altro lato, due compagnie d'assicurazioni con cui detti genitori erano in ogni caso assicurati. L'istituto scolastico chiamato in causa chiedeva a sua volta di chiamare in causa la propria assicurazione.

In primo grado il tribunale rigettava la richiesta risarcitoria degli attori (ritenendo il minore danneggiato unico responsabile), nulla disponendo, quindi, sulle ulteriori e diverse richieste di manleva. Proposto appello, i convenuti si erano “limitati” a richiamare le domande di manleva in occasione della loro (non tempestiva) costituzione in giudizio, senza dunque neppure proporre uno specifico appello incidentale, trattandosi di domande assorbite e quindi neppure implicitamente esaminate ovvero rigettate. La Corte d'appello riformava la decisione di prime cure, condannando al risarcimento dei danni, ma senza nulla disporre quanto alle domande di manleva, ritenute non correttamente riproposte (richieste appunto inserire nella comparsa di risposta depositata oltre i termini di cui all'art. 343, comma 1, c.p.c., relativo all'appello incidentale). Seguiva il ricorso per cassazione.

Le domande di primo grado non rigettate, neppure implicitamente, bensì solo assorbite, devono essere riproposte con appello incidentale? È questa la domanda di fondo cui ha dato risposta la sentenza delle Sezioni Unite qui in esame.

Secondo i ricorrenti per cassazione, avendo il giudice di primo grado rigettata la domanda attorea per ragioni di merito (per essere il sinistro occorso imputabile allo stesso danneggiato), le domande svolte in via di manleva avrebbero dovuto ritenersi tutte assorbite, in quanto la loro operatività presupponeva il riconoscimento di un danno risarcibile, invece escluso.

Detta situazione processuale avrebbe dovuto comportare, una volta accolto l'appello interposto, la sufficienza della pura e semplice riproposizione delle domande ritenute assorbite.

La questione viene rimessa alle Sezioni Unite. Ad avviso della Sezione semplice cui era stato affidato il ricorso, era peraltro preliminarmente indispensabile definire, onde poter pervenire all'esame delle domande (subordinate) degli originari convenuti, la seguente questione: accertare se le domande dei convenuti/appellati siano state tempestivamente riproposte in secondo grado e, quindi, se siano ammissibili, pacifico che le predette istanze nei confronti delle compagnie assicuratrici e dell'istituto scolastico erano state riproposte al momento della costituzione in appello, avvenuta con comparsa depositata meno di 20 giorni prima dell'udienza fissata.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite giungono ad affermare il seguente principio di diritto: «nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge n. 353/1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado».

In definitiva, la decisione della Corte territoriale è stata cassata con rinvio perché essa erroneamente aveva ritenuto inammissibili le questioni assorbite in primo grado e riproposte dagli appellati al momento della (non tempestiva) costituzione in giudizio.

*Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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