L’ammissione allo stato passivo del credito per contribuzione relativa alla gestione separata

25 Marzo 2019

L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società di capitali sono legati da un rapporto di tipo societario che, in ragione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza di coordinamento, non è ammesso tra quelli di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.: infatti l'attività dell'amministratore non è eterodiretta e quindi coordinata ai sensi della disposizione richiamata, pertanto, il rischio del mancato pagamento del contributo previdenziale non può essere trasferito all'ente previdenziale.
Premessa

L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società di capitali sono legati da un rapporto di tipo societario che, in ragione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza di coordinamento, non è ammesso tra quelli di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.: infatti l'attività dell'amministratore non è eterodiretta e quindi coordinata ai sensi della disposizione richiamata, pertanto, il rischio del mancato pagamento del contributo previdenziale non può essere trasferito all'ente previdenziale.

Nel caso prospettato dinanzi al Tribunale di Novara, l'Inps si rivolgeva al foro lombardo con atto di opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l. fall., sostenendo l'erroneità del provvedimento adottato dal giudice delegato.

Quest'ultimo aveva, infatti, parzialmente rigettato la domanda di ammissione allo stato passivo con la quale l'Inps chiedeva il riconoscimento del credito relativo al contributo per la gestione separata da parte dell'amministratore della società e il contributo addizionale Cig.

All'esito dell'esame delle domande, il giudice delegato escludeva il primo credito, argomentando che “il compenso non è stato pagato ed è oggetto di domanda di ammissione n. 87 del presente progetto”.

Il ricorrente, pertanto, insisteva per l'ammissione allo stato passivo di tale credito sostenendo, sulla base della giurisprudenza richiamata, (i) che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare i contributi a prescindere dalla corresponsione della retribuzione nei confronti del lavoratore o dalla rinuncia di quest'ultimo ai propri diritti e (ii) che il credito dell'Inps sorge in forza del compenso dovuto e non di quello effettivamente corrisposto.

Tuttavia, il Tribunale di Novara rileva, in primis, che i principi espressi dal ricorrente sono riferibili soltanto ai rapporti di lavoro subordinato e tutt'al più applicabili ai lavoratori parasubordinati, aventi in comune coi primi la natura eterodiretta della propria attività.

In secondo luogo, i giudici di prime cure, allineandosi alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento alla natura del rapporto tra amministratore e società, ritengono che esso non possa essere ricondotto alla categoria dei lavoratori parasubordinati quanto piuttosto a quella dei lavoratori autonomi.

Dunque, il mancato versamento dei contributi obbligatori da parte del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata impedisce la stessa costituzione del rapporto previdenziale, dovendo subire il lavoratore le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.

Le questioni giuridiche sottese al caso di specie e il contesto normativo di riferimento

Al fine di comprendere la decisione del Tribunale di Novara che, ritenendo infondato il ricorso, implicitamente esclude l'ammissione al passivo fallimentare del credito relativo al contributo per gestione separata, occorre premettere l'inquadramento degli obblighi contributivi e del relativo regime in relazione alla natura del rapporto di lavoro.

Come noto, le prestazioni previdenziali e assistenziali sono finanziate mediante la corresponsione di contributi, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione percepita dal prestatore di lavoro.

Nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, l'obbligo della contribuzione previdenziale è la diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo che sorge nel momento in cui le prestazioni di un soggetto – il lavoratore - vengono utilizzate da un altro soggetto - il datore di lavoro.

A tale proposito, l'art. 2115 c.c. stabilisce che il datore di lavoro è il solo responsabile del pagamento dei contributi sia per la quota a suo carico sia per quella a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali e, al comma 3, che è nullo qualunque patto tra il lavoratore ed il datore di lavoro volto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza.

Dunque, l'onere contributivo grava sia sul lavoratore, mediante una trattenuta sulla retribuzione lorda, sia sul datore di lavoro, mentre l'obbligo di versamento è invece completamente a carico del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 2116 c.c., le prestazioni assistenziali sono dovute al lavoratore anche quando il datore di lavoro non ha provveduto a versare regolarmente i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni.

Laddove, secondo queste ultime previsioni, le istituzioni non sono tenute a corrispondere le prestazioni per mancata o irregolare contribuzione, il datore di lavoro è responsabile del pregiudizio subito dal lavoratore.

Ciò che rileva in questa sede è che l'art. 2116 c.c. pone il c.d. principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, secondo cui il diritto del lavoratore a ricevere tali prestazioni non dipende dal previo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

La finalità di tale principio consiste nel garantire l'assicurazione al lavoratore anche quando non sia stata versata la contribuzione dovuta.

In questo modo, il lavoratore assicurato non subisce gli effetti dell'inadempimento agli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro e il rischio viene così trasferito a carico dell'ente previdenziale, che è tenuto ad anticipare gli effetti della contribuzione versata in ritardo.

Affinché operi l'automaticità delle prestazioni, occorre che (i) l'assicurato fornisca la prova del rapporto di lavoro mediante documenti o tramite prove certe e che (ii) la contribuzione non sia prescritta.

Di conseguenza, il requisito relativo alla contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché la contribuzione omessa non sia prescritta (Cass. 16 giugno 2006, n. 13930; Cass. 19 giugno 2012, n. 10119).

A proposito dei diritti previdenziali, la giurisprudenza di legittimità – richiamata nel caso di specie dal ricorrente – ne ha ravvisato il tratto distintivo nel principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro.

In particolare, la giurisprudenza ha precisato che “la pretesa che trova fondamento nelle norme che disciplinano il rapporto previdenziale – abbia ad oggetto l'obbligo contributivo o le singole prestazioni previdenziali – sebbene trovi il suo presupposto nel rapporto di lavoro, risulta distinta da quest'ultimo, dal momento che le obbligazioni del datore di lavoro concernenti la tutela previdenziale dei propri dipendenti non possono ritenersi inseriti nel contratto di lavoro, ma, sebbene interferenti con quest'ultimo, risalgono, in realtà, ad un autonomo status, quello appunto previdenziale, che la legge attribuisce al lavoratore, in quanto titolare di un diritto personale fondamentale” (Cass. 17 aprile 2012, n. 6001 in Giust. civ. Mass. 2012, 4, 506)

Tale giurisprudenza fa sovente riferimento agli effetti della transazione stipulata tra datore e lavoratore, al fine di suffragare l'autonomia dei due rapporti in questione – quello previdenziale e quello di lavoro.

La transazione non produce alcun effetto nei confronti degli obblighi previdenziali che pertanto continuano ad esplicare i propri effetti.

Alcune sentenze giustificano tale affermazione in ragione della disposizione dell'art. 2115, comma 3, c.c. che prescrive la nullità dei patti elusivi degli obblighi previdenziali e alla qualificazione giuridica dell'obbligazione contributiva avente natura di obbligazione pubblica nascente ex lege su cui pertanto non può incidere la volontà negoziale (Cass. 17 aprile 2012, n. 6001) ; altre perché alla base del calcolo dei contributi deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della legge 153/1969 per indicare la retribuzione imponibile, ossia “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”, va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, laddove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti (Cass. 3 aprile 2004, n. 6607; Cass. 13 agosto 2007, n. 7670; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2642).

Alla luce di ciò, la medesima giurisprudenza afferma la sussistenza dell'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti.

Il discorso risulta, invece, differente con riguardo alla categoria dei lavoratori autonomi, nella quale rientrano coloro che svolgono un'attività di lavoro autonomo nei settori dell'artigianato, commercio, agricoltura o un'attività professionale.

Con riguardo a quest'ultima figura, la tutela previdenziale diverge a seconda che i soggetti appartengano a una categoria per cui è istituita una cassa nazionale di previdenza obbligatoria.

Nell'ipotesi in cui non siano previsti né un albo né una cassa, i professionisti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS, istituita dalla legge 335/95.

Per quel che rileva in questa sede, con riferimento alle modalità di ripartizione e di versamento, si registra che i lavoratori devono provvedere in modo autonomo al pagamento del contributo.

Si precisa altresì che tali lavoratori hanno diritto alle prestazioni Inps, a condizione che versino le relative aliquote.

Da quanto riportato si evince la differenza di disciplina relativa ai lavoratori autonomi rispetto a quella afferente ai lavoratori subordinati.

È pacifico, infatti, che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, in forza del quale le stesse spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati versati, non trova applicazione nel rapporto tra lavoratore autonomo e Inps, in quanto l'automatismo è finalizzato a tutelare il lavoratore dai pregiudizi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro e non si giustifica quando il soggetto assicurato coincide con il soggetto obbligato al versamento della contribuzione (Cass. 1 luglio 2002, n. 9525, in Giust. Civ. Mass. 2002, 1145; Cass. 15 maggio 2003, n. 7602, in Foro it. 2004, I, 198; Cass. 27 aprile 2017, n. 10431).

Il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce la stessa costituzione del rapporto previdenziale e la maturazione del diritto alle prestazioni.

Alla luce delle differenti discipline, la prima riferibile ai lavoratori subordinati e la seconda ai lavoratori autonomi, occorre interrogarsi su quale sarebbe applicabile all'amministratore di società.

Dalla risoluzione di tale quesito discende la fondatezza o meno del ricorso in opposizione allo stato passivo fallimentare relativo al credito afferente alla contribuzione per la gestione separata.

Infatti, se il rapporto tra amministratore e società si qualifica come rapporto di lavoro subordinato discenderà la fondatezza della pretesa del ricorrente in ragione del fatto che il datore ha l'obbligo di pagare il contributo indipendentemente dalla corresponsione effettiva del compenso.

In alternativa, se il rapporto s'intende riconducibile nella categoria dei lavoratori autonomi la pretesa sarà infondata in quanto non è stato corrisposto al lavoratore la retribuzione.

Come noto, la natura del rapporto di lavoro dell'amministratore di società è stata oggetto di un'annosa querelle che ha visto confrontarsi due contrastanti orientamenti sino alla pronuncia dirimente delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1545/2017.

Secondo un primo filone giurisprudenziale, avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione del 1994 chiamate a pronunciarsi rispetto a quale fosse il giudice competente per l'azione proposta dall'amministratore contro la società da lui amministrata per il rimborso delle spese dallo stesso effettuate per il mandato, il rapporto di amministrazione è da qualificarsi in termini di rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c.

Sebbene la sentenza citata avesse accolto l'orientamento giurisprudenziale maggioritario all'epoca, il contrasto non è stato sopito tant'è che nel 2017 le Sezioni Unite, nuovamente interpellate, hanno fatto proprio l'orientamento contrapposto concernente la natura di lavoratore autonomo dell'amministratore di società.

Tra le altre argomentazioni, il Supremo Collegio riprende il concetto, condiviso in dottrina e in giurisprudenza, in forza del quale il coordinamento, presupposto dall'art. 409 n. 3 c.p.c., va intenso nel senso che il lavoratore parasubordinato è soggetto alle direttive da parte di altri soggetti e che tale rapporto presenta caratteri simili al rapporto gerarchico che connota il lavoro subordinato.

Tale coordinamento, inteso come eterodirezione dell'attività – dicono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – va escluso quale tratto distintivo della figura dell'amministratore di società.

Esso non può qualificarsi né come contratto d'opera, né come rapporto subordinato o parasubordinato, ma come rapporto di tipo "societario", che "in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. n. 3" (Cass. Sez. Un. 20 gennaio 2017, n. 1545).

La soluzione offerta dal Tribunale di Novara

Il Tribunale di Novara, con la pronuncia in commento, risolve la controversia proprio partendo dal citato arresto del Supremo Collegio circa la natura del rapporto che intercorre tra l'amministratore e società.

In particolare, il decreto mette in luce l'impossibilità di estendere l'applicabilità dei principi espressi dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente e relativi al lavoro subordinato al rapporto tra amministratore e società.

Infatti, se tale estensione è possibile in relazione al rapporto di lavoro parasubordinato, altrettanto non può affermarsi rispetto al rapporto in esame, in quanto non sussiste quel carattere di squilibrio e debolezza contrattuale che accomuna il lavoratore subordinato con quello parasubordinato e che costituisce la ratio legis dell'equiparazione tra i due rapporti.

Tali caratteri esulano dalla relazione tra amministratore e società e pertanto non si giustifica l'estensione dei medesimi principi, come invece ritenuto dall' Inps.

Infatti, il Tribunale sottolinea come la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non sia espressione di principi generali, ma sia afferente esclusivamente al rapporto di lavoro subordinato e, come già accennato, potrebbe essere applicabile al rapporto di lavoro parasubordinato per il quale “sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 27, Legge 335/1995 e il sistema di pagamento dei contributi prevede l'obbligo di versamento a carico esclusivo dei committenti in maniera del tutto speculare a quello esistente per i lavoratori dipendenti”.

In conclusione

Il decreto del Tribunale di Novara s'innesta nell'ambito del filone giurisprudenziale che, in seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 1545/2017, ha riconosciuto la natura di lavoratore autonomo dell'amministratore di società.

I giudici di primo grado, infatti, danno puntuale attuazione al principio espresso nella sentenza citata.

La decisione in esame appare condivisibile, in quanto, escludendo l'applicabilità della disciplina e dei principi giurisprudenziali in tema di rapporto di lavoro subordinato, nega la fondatezza della pretesa del ricorrente e implicitamente assevera la decisione del giudice delegato di escludere dallo stato passivo il credito del ricorrente.

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