Sindrome da talidomide: incostituzionale la disciplina dell’indennizzo

25 Marzo 2019

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del d.l. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in l. n. 160/2016.

Le censure del giudice a quo. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del d.l. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in l. n. 160/2016.

La disposizione è censurata nella parte in cui riconosce anche ai nati nel 1958 e nel 1966 – affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco e manifestatasi nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia – l'indennizzo previsto per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, ma lo concede loro «solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto» (21 agosto 2016). Secondo il giudice a quo, tale disciplina, attribuendo anche ai soggetti nati negli anni 1958 e 1966 l'indennizzo in questione, ma riconoscendolo solo a partire dal 21 agosto 2016, determinerebbe, a loro danno, un'irragionevole disparità di trattamento rispetto a quelli nati tra il 1959 e il 1965, cui il medesimo indennizzo era stato attribuito con decorrenza dall'entrata in vigore della l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che aveva riconosciuto l'indennizzo stesso e, cioè, dal 1 gennaio 2008.

Vaccinazioni obbligatorie o raccomandate: il diritto alla salute va tutelato. La Consulta ha già avuto modo di chiarire (Corte Cost., n. 293/2011) che la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione dell'art. 2043 c.c., può determinare il diritto a un equo indennizzo, in forza degli artt. 32 e 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale (come, ad esempio, la sottoposizione a una vaccinazione obbligatoria) o di un trattamento, pur non obbligatorio, ma promosso dalle autorità sanitarie in vista della sua diffusione capillare nella società anche nell'interesse pubblico (laddove, ad esempio, la menomazione consegua alla sottoposizione a una vaccinazione raccomandata: cfr., da ultimo, Corte Cost., n. 268/2017).

Sindrome da talidomide: l'indennizzo ha carattere assistenziale. In altre ipotesi, la menomazione della salute – non provocata da responsabilità delle autorità sanitarie, né conseguente all'adempimento di obblighi legali o alla spontanea adesione a raccomandazioni di quelle stesse autorità – può comportare il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 2 e 38, comma 2, Cost., a misure di natura assistenziale, disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità (Corte cost., n. 342/2006; Corte cost. n. 226/2000 e Corte cost. n. 118/1996): in questi casi, si tratta di una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi che hanno generato una situazione di bisogno.

Proprio al novero di tali misure è da ascrivere l'indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide determinata dall'assunzione dell'omonimo farmaco.

Interventi assistenziali: la discrezionalità del legislatore non è assoluta. A fronte di simili situazioni di bisogno, la determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione degli interventi assistenziali avviene secondo criteri rimessi alla discrezionalità del legislatore, in base ad una ragionevole ponderazione con altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (cfr. Corte cost., n. 342/2006 e n. 118/1996).

La Consulta ha, tuttavia, sottolineato che, in tali casi, le scelte discrezionali che il legislatore può compiere – nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare – non devono essere affette da palese arbitrarietà o irrazionalità ed, in particolare, non devono comportare una lesione, oltre che del nucleo minimo della garanzia, anche della parità di trattamento tra i destinatari (così Corte cost., n. 293/2011, n. 342/2006 e n. 226/2000).

Sindrome da talidomide: la disparità di trattamento non è giustificata. Con riferimento alla posizione dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nati tra il 1959 e il 1965 (destinatari dell'indennizzo disposto dalla l. n. 244/2007) e quella dei soggetti colpiti dalla medesima sindrome nati nel 1958 e nel 1966 (cui l'indennizzo è stato riconosciuto, con diversa decorrenza rispetto ai primi, dalla disciplina impugnata), il giudice delle leggi chiarisce che non si è in presenza di due distinte provvidenze, ma dello stesso indennizzo, come si desume dalla lettera della disposizione censurata.

Inoltre, i due gruppi di soggetti ammessi all'identico beneficio non si trovano in una condizione diversa rispetto alle vicende relative alla commercializzazione in Italia del farmaco talidomide e del relativo ruolo delle autorità sanitarie, a prescindere dal fatto che la commercializzazione sia avvenuta dal 1959 al 1962. Ed infatti, al pari che per i nati dal 1959 al 1965, anche per i nati nel 1966 l'assunzione del farmaco può essere direttamente correlata alla sua commercializzazione, consentita in Italia negli anni immediatamente precedenti, assunzione tale, considerato il periodo di validità del farmaco stesso, da protrarre i suoi effetti fino a quell'anno; mentre, per i nati nell'anno 1958, l'assunzione può dipendere dall'eventuale ingresso del farmaco in territorio italiano dai mercati stranieri, in virtù della sua registrazione operata in data 2 aprile 1958.

Il termine di decorrenza è discrezionale, ma non può essere arbitrario. La Consulta chiarisce, altresì, che, nel caso del talidomide, il riconoscimento dell'indennizzo prescinde da qualsiasi “imputabilità” della menomazione della salute alle autorità sanitarie. Entrambe le misure – la seconda mera estensione della prima – presentano natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva, alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost., garantita ai cittadini in una situazione di bisogno che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto meritevole di particolare tutela.

Considerando il necessario bilanciamento tra esigenza di tutela del diritto al sostegno assistenziale, da una parte, e garanzia del mantenimento dell'equilibrio nella gestione delle risorse finanziarie disponibili, dall'altra, non è in discussione il punto di equilibrio individuato dal legislatore con l. n. 244/2007, che fa decorrere il riconoscimento del beneficio, per i soggetti nati tra il 1959 ed il 1965, dalla data di entrata in vigore della medesima legge. È, invece, censurata la scelta operata dal legislatore del 2016, il quale ha esteso l'indennizzo ai soggetti nati nel 1958 e nel 1966, riconoscendo ad essi i medesimi presupposti di tutela, ma imponendo loro, al tempo stesso, una decorrenza del beneficio diversa e ben più penalizzante: ciò determina una differenza di trattamento priva di giustificazione e, perciò, lesiva dell'art. 3 Cost.

(FONTE: www.dirittoegiustizia.it)

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