Mancanza di attestazione di conformità e improcedibilità del ricorso, una nuova pronuncia della Corte

Redazione scientifica
25 Marzo 2019

Se viene depositata in cancelleria la copia analogica del ricorso per cassazione priva dell'attestazione di conformità del difensore, l'improcedibilità del ricorso può essere evitata laddove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata oppure non disconosca la conformità della copia che gli è stata notificata.

Il fatto. La Corte di Cassazione, pronunciandosi su un ricorso presentato a seguito della decisione della Corte d'Appello di Milano, rileva che la ricorrente ha notificato il ricorso alle controparti via PEC, depositando in Cancelleria la relazione di notifica via PEC. Da quest'ultima emerge che l'avvocato difensore ha provveduto a notificare alle controparti il ricorso per cassazione allegato e firmato digitalmente ma non ha depositato la copia analogica del ricorso in Cassazione predisposto in originale telematico e notificato via PEC, e neppure ne ha attestato la conformità.

Casi in cui l'improcedibilità è evitata. A tal proposito i Giudici ricordano che il deposito in cancelleria della copia analogica del ricorso per cassazione (predisposto in originale telematico e notificato via PEC) che sia privo dell'attestazione di conformità del difensore (ai sensi dell'art. 9 commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53/1994) o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità laddove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata oppure non disconosca la conformità della copia che gli è stata notificata.
Contrariamente, se il destinatario della notificazione via PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato oppure disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso, per evitare che venga dichiarata l'improcedibilità il ricorrente dovrà depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.
Nel caso concreto i Giudici rilevano che il ricorrente non ha posto in essere i suddetti adempienti, motivo per cui chiarano inammissibile il ricorso.

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