Mancanza di attestazione di conformità e improcedibilità del ricorso, una nuova pronuncia della Corte
25 Marzo 2019
Il fatto. La Corte di Cassazione, pronunciandosi su un ricorso presentato a seguito della decisione della Corte d'Appello di Milano, rileva che la ricorrente ha notificato il ricorso alle controparti via PEC, depositando in Cancelleria la relazione di notifica via PEC. Da quest'ultima emerge che l'avvocato difensore ha provveduto a notificare alle controparti il ricorso per cassazione allegato e firmato digitalmente ma non ha depositato la copia analogica del ricorso in Cassazione predisposto in originale telematico e notificato via PEC, e neppure ne ha attestato la conformità. Casi in cui l'improcedibilità è evitata. A tal proposito i Giudici ricordano che il deposito in cancelleria della copia analogica del ricorso per cassazione (predisposto in originale telematico e notificato via PEC) che sia privo dell'attestazione di conformità del difensore (ai sensi dell'art. 9 commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53/1994) o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità laddove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata oppure non disconosca la conformità della copia che gli è stata notificata.
|