Assegni familiari e somministrazione: spettano al lavoratore anche durante i periodi di attesa di assegnazione
25 Marzo 2019
Il caso. La Corte d'appello di Brescia aveva rigettato il gravame dell'INPS avverso la sentenza che aveva accertato il diritto di un lavoratore a percepire gli assegni per il nucleo familiare a partire da un certo mese per tutta l'effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una agenzia di somministrazione di lavoro.
A fondamento della sentenza la Corte affermava che il lavoratore assunto a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione di lavoro avesse diritto agli assegni per il nucleo familiare anche durante i periodi nei quali rimaneva in attesa di assegnazione percependo l'indennità di disponibilità di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, art. 22, comma 3.
Né in contrario poteva rilevare – continuava la Corte d'appello - il precedente giurisprudenziale della Cassazione (sentenza n. 6155 del 2004), citato dallo stesso INPS (che si riferiva ad altra vicenda relativa alla mancanza di prestazione nel periodo compreso tra definitiva cessazione dell'attività produttiva e dichiarazione di fallimento), secondo cui gli assegni familiari devono essere negati quando la prestazione lavorativa manchi in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale e del diritto alla retribuzione per difetto della corrispettività; posto che, invece, nel caso in esame, il sinallagma funzionale del rapporto di lavoro era in essere tra lavoratore e datore di lavoro; in quanto, da un lato, il lavoratore si obbligava a rimanere a disposizione della agenzia pronto per essere inviato a prestare la propria attività lavorativa presso l'impresa somministrata; e dall'altro, a fronte di tale obbligazione, l'agenzia si obbligava a corrispondere l'indennità di disponibilità, evidentemente al fine di garantirsi la pronta disponibilità di personale qualificato da inviare quanto prima presso l'utilizzatore. Sussistevano pertanto i presupposti per l'erogazione degli assegni familiari individuati anche dalla giurisprudenza della Cassazione.
Contro la sentenza aveva proposto ricorso per cassazione l'INPS.
Lavoro somministrato a tempo indeterminato ed diritto agli assegni familiari. Per i giudici della Corte di cassazione, il diritto all'assegno per il nucleo familiare per il lavoratore a tempo indeterminato di una agenzia di somministrazione il quale percepisce l'indennità di disponibilità deriva dalle regole generali richiamate dalla stessa disciplina normativa del lavoro somministrato e solo necessita di una interpretazione sistematica, che tenga conto della evoluzione della disciplina del lavoro subordinato; atteso che al momento della introduzione della provvidenza in discorso (d.l. n. 69 del 1988, d.P.R. n. 797 del 1955), non esisteva la fattispecie del lavoro somministrato essendo le norme sugli assegni familiari modellate in relazione al modello tradizionale del lavoro dipendente.
È pure evidente che anche per la indennità di disponibilità sussista la ratio protettiva previdenziale che è all'origine della prestazione volta a considerare ed a tutelare il nucleo familiare; si tratta infatti di prestazione garantita in favore del lavoratore in ragione dei suoi carichi di famiglia mediante una tutela specifica per il nucleo familiare, diretta, in attuazione dell'art. 31 e 36, Cost., a garantire un sufficiente reddito alle famiglie che ne siano complessivamente sprovviste.
Non si intuirebbe invece la ragione dell'esclusione per un lavoratore che percepisce una modestissima indennità di poche centinaia di euro pur restando alle dipendenze di un altro soggetto (il somministratore); e l'esclusione porrebbe perciò problemi di collisione con il principio di eguaglianza in relazione all'art. 3, commi 1 e 2, Cost., tali da indurre ad una interpretazione adeguatrice del dato normativo, che adotti come elemento caratterizzante non la prestazione di lavoro dipendente, ma il sinallagma funzionale del rapporto in vista di una prestazione lavorativa.
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