Clips nell’addome per otto anni: il danno temporaneo riconosciuto è il doppio del permanente
26 Marzo 2019
IL CASO Un uomo, nel cui addome sono state rinvenute graffette metalliche, rimaste nel suo addome a seguito di un intervento chirurgico al quale era stato sottoposto tre anni prima, si rivolge al Tribunale di Monza per ottenere il risarcimento dei danni patiti, dal momento che aveva dovuto affrontare altri due dolorosi interventi e che le graffette erano rimaste nel suo corpo, in sede differente rispetto a quella in cui erano state fissate, per un periodo complessivo di 8 anni, determinando un disagio anche di natura psichica.
RICONOSCIUTO IL DANNO BIOLOGICO Il Tribunale di Monza esclude la riconducibilità dei danni di natura psichica all'operato dei sanitari poiché risultava mancante la prova del nesso eziologico tra presenza delle graffette nell'addome e lesione, riconosce la sussistenza del danno biologico, sia permanente che temporaneo, poiché i pregiudizi occorsi al danneggiato potevano essere ricollegati all'intervento in cui erano state (mal) posizionate le clips.
DANNO PERMANENTE LIQUIDATO CON LE TABELLE MILANESI EDIZIONI 2018 La Corte territoriale ricorda quanto previsto dalle sentenze di San Martino per il danno biologico, ossia che deve rientrarvi sia il periodo di malattia conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica, sia la guarigione con postumi permanenti, pur trattandosi di pregiudizi fattualmente differenti. Il Tribunale liquida il danno biologico permanente utilizzando le tabelle milanesi edizione 2018, ritenendo congruo il riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura massima
DANNO TEMPORANEO Per quanto riguarda la liquidazione del danno temporaneo, Il Tribunale di Monza effettua una inusuale personalizzazione. Solitamente il computo della somma per il ristoro di tale danno parte da un importo fisso (nel caso di specie 98€ per le tabelle milanesi) che deve essere moltiplicato per i giorni di inabilità assoluta. Al medesimo importo base ci si deve riferire anche per i giorni di inabilità temporanea parziale, mediante una riduzione parametrata alla percentuale di invalidità riconosciuta, tuttalpiù intervenendo con un aumento personalizzato. Nel caso di specie, nonostante la CTU volesse limitare il periodo del danno biologico temporaneo a 45 giorni, il Tribunale considera invece tutti i giorni che si sono susseguiti fino alla rimozione dell'ultima graffetta, per un totale di 2871 giorni. La somma stabilita a titolo di importo temporaneo ammonta dunque a più del doppio di quanto riconosciuto per il danno permanente, ed il danno non patrimoniale viene liquidato nella misura complessiva di € 48.915,50.
LUNGO PERIODO DI INABILITÀ TEMPORANEA La ratio sottesa alla decisione del Tribunale è la volontà di risarcire realmente il danno verificatosi nel lungo periodo in cui il danneggiato ha sofferto la presenza delle clips in varie sedi di organi interni, poiché «non appare giustificato non riconoscergli l'esistenza di una sofferenza fisica perdurante per otto anni, in nome di una prassi liquidatoria non codificata». Solo la rimozione totale delle clips è stata in grado di stabilizzare le condizioni dell'uomo, e pertanto riconoscere un lungo periodo di inabilità temporanea è la soluzione più appropriata per il ristoro del danno. |