Anche le SGR esercitano attività di direzione e coordinamento: il Caso Assonime n. 2

La Redazione
25 Marzo 2019

Assonime, con il Caso n. 2/2019 pubblicato lo scorso mese di febbraio, analizzano l'applicabilità al gestore di fondi di investimento della disciplina di direzione e coordinamento.

Assonime, con il Caso n. 2/2019 pubblicato lo scorso mese di febbraio, analizza l'applicabilità al gestore di fondi di investimento della disciplina di direzione e coordinamento.

La questione di fondo è, infatti, se cioè tale disciplina delineata dal codice civile, sia applicabile anche alle SGR e sia dunque adeguata a cogliere l'essenza delle attività di investimento tramite fondi e possa rispondere alle specifiche esigenze di responsabilità ivi sottese, oppure se, al contrario, tale disciplina debba ritenersi pensata per fattispecie riconducibili esclusivamente alla gestione dell'impresa nell'ambito di gruppi.

Viene richiamato un precedente in giurisprudenza (Tribunale di Milano, sentenza 4 maggio 2017-9 gennaio 2018, n. 90) che ritiene astrattamente configurabile l'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di una SGR nei confronti delle società partecipate da un fondo gestito da quest'ultima.

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