Servizi tassati a parte anche se rientrano nella stessa operazione permutativa
26 Marzo 2019
Anche se fanno parte di una stessa operazione permutativa, i servizi tra la società organizzatrice di un evento e l'editore che lo pubblicizza sono da tassare separatamente a fini IVA. Lo spiega la Corte di Cassazione con la sentenza del 21 marzo 2019, n. 7947, con la quale i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Dalla Corte hanno evidenziato che le due operazioni che compongono la complessiva operazione permutativa vanno sottoposte ad imposizione separatamente, ed altrettanto separatamente vanno assoggettate agli obblighi formali e sostanziali ai fini IVA, e risultano infine imponibili al momento della loro esecuzione.
La Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: «Ai fini IVA, per qualificare un'operazione come operazione a titolo oneroso è necessaria l'esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo; tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario. Tale corrispettivo può consistere anche in una prestazione di servizi, a fronte di altra prestazione di servizi, e costituirne la base imponibile ai sensi dell'art. 73 della Direttiva IVA a condizione tuttavia che, oltre al nesso di cui si è detto, il valore di quest'ultima possa essere espresso in denaro. Può quindi verificarsi, in siffatti casi, un risultato traslativo, consistente nell'attribuzione dell'utilità derivante dalla futura prestazione di servizi o dalla futura cessione di beni o dalla realizzazione di una determinata opera coincidente col bene futuro, che è assunto come termine di scambio con la prestazione di servizi già eseguita, corrispondente al bene o al servizio».
|