Macchia d’olio sull’asfalto di recente formazione: la prova del caso fortuito grava sul Comune

27 Marzo 2019

La prova della presenza di una macchia d'olio sull'asfalto, di recente formazione, non è prevedibile e quindi non risulta evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formata poco prima del sinistro. In quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire di per sé causa del danno, grava sullo stesso Comune - custode, il quale ha l'onere di allegare elementi, anche se semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del caso fortuito nella causazione del sinistro.

IL CASO. Un uomo citava in giudizio un Comune domandando il risarcimento dei danni subiti, sia alla persona che al proprio motoveicolo, a causa di una caduta provocata da una macchia d'olio presente sull'asfalto. In appello veniva confermato il rigetto della domanda, pur se la fattispecie veniva ascritta a quella dell'art. 2051 c.c. (“Danno cagionato da cosa in custodia”) anziché in quella delineata all'art. 2043 c.c. (“Risarcimento per fatto illecito”). L'uomo ricorre in Cassazione denunziando la violazione dell'art. 2051 c.c.: il giudice territoriale avrebbe disatteso la regola probatoria ivi insita. Più in dettaglio, secondo la tesi difensiva, quando il danneggiato abbia comprovato il nesso causale, sul custode grava l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, mentre, al contrario, il giudice di seconde cure avrebbe esonerato il Comune - custode dalla dimostrazione del caso fortuito, ritenendo che la macchia d'olio si sostanziasse, di per sé, nel caso fortuito, quindi decidendo senza pretendere dal Comune interessato la prova dell'estraneità, di macchia siffatta, alla condotta di custodia.

LA PROVA DEL CASO FORTUITO. La Suprema Corte evidenzia che non è vero che i colleghi di merito abbiano ritenuto di prescindere dalla prova del caso fortuito poiché non era stata fornita quella del nesso causale col danno, bensì hanno ritenuto che il danno fosse riferibile alla macchia d'olio e, per l'effetto, la regola di giudizio risultava differente da quella ipotizzata dal Comune: la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la cosa e il danno e, quindi, è passata logicamente all'esame del fortuito.

IL RIPARTO PROBATORIO EX ART. 2051 C.C. Gli stessi Giudici di legittimità rilevano che è nell'affermare come riferibile il danno al caso fortuito, che il giudice d'appello prescinde dalla regola del riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2051 c.c. Più in particolare, tale norma contempla una regola di responsabilità che prescinde dalla colpa del custode: tale ricostruzione viene confermata nel contenuto della prova liberatoria, che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, bensì richiede la prova del caso fortuito, cioè di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e che incide in modo autonomo sul nesso eziologico. Siffatta ricostruzione corrisponde anche alla ratio della disposizione, la quale attribuisce la responsabilità del custode fino al limite del caso fortuito, poiché il custode è il soggetto in grado di governare la cosa. Ulteriormente, ciò comporta che, una volta ammesso che sussista un nesso causale tra la cosa e il danno, dimostrazione rimessa al soggetto danneggiato, spetta al custode la prova liberatoria, cioè l'onere di comprovare l'estraneità del sinistro alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.

INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA. La descritta inversione dell'onere della prova è dimostrata anche dal ricorso alla presunzione secondo la quale la macchia d'olio, di per sé, non è conoscibile nell'immediatezza. La conclusione che la macchia d'olio fosse di recente formazione è stata assunta in via presuntiva dalla Corte d'Appello, pur in assenza di elementi forniti dal Comune a supporto di tale presunzione, elementi da cui poter desumere che la macchia d'olio fosse recente, e pertanto risultava impossibile intervenire in modo tempestivo. In altre parole, ritenere che la presenza di una macchia d'olio sull'asfalto, di per sé, risulta “emblematica” poiché consente di considerare come fortuito il pericolo originato da terzi, equivale ad affermare che l'estraneità della macchia d'olio alla sfera del custode risulti in re ipsa e che, dunque, ogni macchia d'olio coincide col caso fortuito e, per l'effetto, non abbisogna di dimostrazioni da parte del Comune - custode.

IL DECISUM. La III Sezione Civile ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia resa dalla Corte d'appello, quindi rinviando allo stesso giudice territoriale in differente composizione.

IL PRINCIPIO. La prova della recente presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata, non prevedibile e pertanto non evitabile da parte dell'ente comunale per la circostanza di essersi formata in un momento temporale prossimo all'incidente, essendo prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire di per sé causa del danno, grava sullo stesso Comune, che è custode della strada, il quale è onerato dall'allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del caso fortuito nella causazione del sinistro.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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