Trust all'estero e giurisdizione

Redazione scientifica
27 Marzo 2019

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla disponente o settlor nei confronti del trustee successivo di un trust costituito all'estero come persona giuridica avente domicilio nella Confederazione elvetica, e della beneficiaria avente domicilio in Italia, «non potendo definirsi artificiosa, né volta in modo pretestuoso al solo fine di provocare lo spostamento della giurisdizione, l'instaurazione di un unitario giudizio per fare valere l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del trust».

Il caso. Dinanzi al tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento volto ad ottenere la declaratoria di nullità di un trust costituito nelle Isole Cayman, insorgeva un conflitto di giurisdizione. La trustee convenuta contestava la giurisdizione del giudice italiano.

Giurisdizione. Dopo aver ripercorso la vicenda, le Sezioni Unite affermano che in caso di trust costituito in uno Stato estero in cui non si applichino né la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né i Reg. (CE) 44/01 o (UE) 1215/12, né le Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 o del 30 ottobre 2007, da parte di una cittadina italiana con trustee una società domiciliata in quello Stato e beneficiari con domicilio in Italia, «la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato medesimo per le controversie in materia di administration del trust non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso». Inoltre «ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007, di tenore identico all'art. 6, n. 1, del Reg. (CE) n. 44/01 (ora trasfuso nell'art. 8, n. 1, del Reg. UE 1215/12 e che, in caso di pluralità di convenuti, fonda la giurisdizione del giudice del luogo di domicilio di uno di questi, alla condizione che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla disponente o settlor nei confronti del trustee successivo di un trust costituito all'estero (nella specie, Isole Cayman, ove non si applica né la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né alcuni strumento eurounitario), persona giuridica avente domicilio nella Confederazione elvetica, e della beneficiaria avente domicilio in Italia, non potendo definirsi artificiosa, né volta in modo pretestuoso al solo fine di provocare lo spostamento della giurisdizione, l'instaurazione di un unitario giudizio per fare valere l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del trust, questo integrando un titolo unitario e sussistendo un'evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile».

In conclusione, la Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese del procedimento.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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