Auto storiche: per la tutela di opere di industrial design va provato il valore artistico

La Redazione
27 Marzo 2019

Anche le opere di industrial design, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, possono ottenere alla tutela, in base alla normativa sul diritto d'autore, a condizione che presentino un quid pluris, ex art. 2, n. 10, l. n. 633/1941, costituito dal valore artistico, ricavabile da una serie di parametri oggettivi

Anche le opere di industrial design, destinate ad una produzione seriale già nella fase progettuale, possono ottenere alla tutela, in base alla normativa sul diritto d'autore, a condizione che presentino un quid pluris, ex art. 2, n. 10, l. n. 633/1941, costituito dal valore artistico, ricavabile da una serie di parametri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.

Ai fini della tutela del diritto d'autore per opere del disegno industriale, deve ritenersi necessaria anche la scindibilità del valore artistico dell'opera dal carattere industriale del prodotto al quale essa è in concreto associata (nel caso di specie, si è ritenuto che due autovetture storiche, quali l'Alfa Romeo Giulietta SZ e Lancia D24, riprodotte in modellini commercializzati senza autorizzazioni, hanno acquistato un valore particolarmente elevato nel mercato, valore che però si configura come “creativo”, oltre che “storico”, ma non anche come “valore artistico” nel senso richiesto dall'art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 sul diritto d'autore).

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