Il congedo per assistere il familiare disabile non limita il legittimo esercizio del potere di recesso
27 Marzo 2019
Il lavoratore in congedo straordinario per assistere il coniuge disabile può essere incluso nella procedura di licenziamento collettivo?
L'art. 42 c. 5 D.lgs. n. 151/2001 individua i soggetti titolari del diritto di fruire del congedo di cui all'art. 4 c. 2 L. n. 53/2000, fissandosi anche un tempo massimo di fruizione pari complessivamente a due anni per ciascuna persona portatrice di handicap, nell'arco della vita lavorativa.Lo stesso comma secondo dell'art. 4 prefato pone espressamente un divieto di licenziamento del lavoratore in congedo, tuttavia il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro non determina una limitazione al legittimo esercizio del potere datoriale di recedere dal contratto, sia per motivi soggettivi (es. giusta causa) che oggettivi (es. riorganizzazione o cessazione di attività), come nel caso in esame. La suddetta tutela dovrà infatti intendersi circoscritta all'ipotesi in cui il licenziamento sia stato determinato proprio dalla fruizione del congedo. In merito: Cass. sent. n. 5425/2019
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