Le regole deontologiche per l'avvocato nel trattamento dei dati entrano nel codice della privacy
28 Marzo 2019
Regole deontologiche nel codice della privacy. Le «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», erano state approvate con la delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 512 del 19 dicembre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019, n. 12. Con il decreto del Ministero della Giustizia 15 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2019, n. 72, tali regole entrano a far parte del codice della privacy (allegato A) al d.lgs. n. 196/2003.
Indicazioni per l'avvocato. Si tratta delle regole deontologiche che l'avvocato è chiamato a rispettare nel trattamento dei dati personali sia nel corso di un procedimento di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, che in quella successiva alla sua definizione. Tra le diverse indicazioni, il Garante ha sancito che «L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità', proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi». L'avvocato deve inoltre fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali «in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali». In ordine alla cancellazione dei dati, «la definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche». Inoltre «Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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