Aziende fallite: CIGS e ticket licenziamento sino al 2020

29 Marzo 2019

Il c.d. “Decreto Genova” introduce novità di rilievo per le aziende che – beneficiarie della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – si trovino in regime di procedure concorsuali quali il fallimento o l'amministrazione controllata e che abbiano cessato, o stiano per cessare, l'attività produttiva. In particolare, per tali aziende viene concesso, per gli anni 2019 e 2020 e previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita istanza, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR attinente alla retribuzione persa e del contributo di ingresso previsto dall'art. 2, co. 31, Legge 28 giugno 2012, n. 92. Su tale argomento è intervenuto anche il MinLav con propria Circolare dell'11 dicembre 2018, n. 19.
CIGS e proroghe

L'art. 44 D.L. n. 109/2018, introduce, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (29 settembre 2018) e per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di riconoscere il trattamento Cigs per crisi aziendale, sino a 12 mesi, in favore di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non siano ancora concluse le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori o la stiano cessando, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa.

È da puntualizzare che rimangono ferme le condizioni e le modalità per la concessione del trattamento, di cui alla Circolare del MLPS del 4 ottobre 2018, n. 15. In tale contesto il Dicastero del Lavoro ha precisato che il trattamento CIGS è concesso a quelle aziende – cessate o in procinto di cessazione – che stipulino con le parti sociali accordi specifici in sede governativa. Gli accordi, in particolare, dovranno prevedere:

  • il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale;
  • il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.

Il nuovo provvedimento normativo all'art. 43-bis sancisce l'opportunità, per le aziende in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 44 del D.L. citato, di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.

N.B.:

le imprese sottoposte a procedura concorsuale sono, inoltre, escluse dal versamento del contributo addizionale CIGS secondo quanto previsto dall'art. 5, D.Lgs 25 settembre 2015, n. 148.

Trattamento di fine rapporto

Il Decreto Legge n. 109/2018, chiarisce all'art. 44 che l'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria può essere concessa (come anche precisato dallo stesso MLPS con la propria Circ. n. 15/2018) anche in favore dei lavoratori subordinati di imprese in procedura concorsuale.

La norma stabilisce che le aziende destinatarie del provvedimento siano quelle coinvolte in una procedura fallimentare o in un'amministrazione straordinaria che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Inoltre, a tali società è concesso l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro autorizzata ai sensi del predetto art. 44.

Al fine di chiarire quanto sopra, i principi generali dettati dal D.Lgs. n. 148/2015, stabiliscono che le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di CIGO o CIGS restino a carico del datore di lavoro, mentre quelle relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà vengano poste a carico della gestione di afferenza.

Rimangono a carico del datore di lavoro le quote di tfr relative ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Pertanto, la disciplina introdotta dall'art. 44, D.L. n. 109/2018, assume carattere speciale rispetto ai principi di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e, quindi, nelle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 44, viene stabilito l'esonero, per le mensilità di CIGS negli anni 2019-2020, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro.

Indicazioni operative

Al fine di ottenere l'esonero al pagamento delle quote di tfr come sopra evidenziato:

  • in sede di accordo presso il Ministero, per l'accesso all'intervento della CIGS sarà quantificato – sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende - il costo complessivo delle predette misure di esonero;
  • successivamente, in sede di presentazione dell'istanza di CIGS i rappresentanti legali delle aziende richiederanno l'ammissione alle citate misure di esonero;
  • le aziende forniranno, inoltre, la stima delle misure di esonero alle quali richiedono l'ammissione, con specifico riguardo a:

a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell'intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla CIGS;

b) la misura complessiva del contributo previsto dall'art. 2, co. 31, della Legge n. 92/2012 come modificato dall'art. 1, co. 137, Legge n. 205/2017 (cd. ticket di licenziamento), da calcolare con riferimento all'anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario autorizzato ai sensi del citato decreto legge.

  • l'ammissione alle suddette misure di esonero sarà riportata nell'ambito del decreto di autorizzazione al trattamento di CIGS adottato ai sensi dell'art. 44, D.L. 109/2018, con evidenza separata dei relativi oneri per accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento;
  • mediante il decreto ministeriale di autorizzazione della CIGS, nel momento in cui si perfezionano tutti i requisiti per accedere effettivamente all'esonero delle quote di TFR e del contributo di licenziamento, dovrà essere emessa apposita autorizzazione da parte dell'Inps da richiedere, secondo le modalità che saranno indicate in apposito messaggio dall'Istituto medesimo.

Calcolo della quota mensile di TFR

Nella propria Circ. n. 19/2018 il Ministero del Lavoro analizza le modalità di determinazione della quota mensile di TFR maturata in relazione al periodi di CIGS. A tale scopo:

  • per ciascun lavoratore interessato, si dovrà considerare la retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri ex art. 2120 c.c.), riferita al periodo di paga interessato;
  • tale importo dovrà essere moltiplicato per l'aliquota del 7,41% (1/13,5) e dallo stesso, deve essere detratto, nei casi previsti dalla legge, il contributo dello 0,50% di cui all'art. 3, ultimo co., della Legge 297/1982.

Pertanto, in linea generale, l'aliquota di calcolo della quota mensile di TFR è pari al 6,91%.

Liquidazione del TFR maturato durante il periodo di CIGS

Fatto salvo che le previsioni qui in esame costituiscono esclusivamente una misura preordinata a favorire il contenimento degli oneri a carico delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:

a. versamento ai fondi di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005. In tal caso, l'INPS provvederà a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione;

b. versamento al Fondo di tesoreria di cui alla Legge n. 296/2006. In questo caso, l'accreditamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'ambito del Fondo di tesoreria sarà effettuato direttamente dall'INPS;

c. accantonamento presso il datore di lavoro. Detto accantonamento è, come noto, finalizzato a favorire la liquidazione del TFR all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, stante la ratio della disciplina, la quota di TFR maturata nel corso del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale è liquidata al lavoratore da parte dell'INPS al termine del periodo di CIGS autorizzata e indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In relazione ad ognuna delle predette destinazioni, l'INPS effettuerà il versamento ovvero l'accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione del periodi di CISG autorizzata.

Il contributo di licenziamento

Lo stesso D.L. 109/2018 (art. 43-bis) introduce l'ulteriore beneficio – a favore delle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 – dell'esonero anche dal pagamento del contributo Inps previsto dall'art. 2, co. 31, Legge n. 92/2012 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. contributo d'ingresso) dovuto in caso di licenziamenti collettivi.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, co, 31, Legge n. 92/2012, come modificato dall'art. 1, co. 137, Legge n. 205/2017, i datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento della CIGS che attuino licenziamenti nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono tenuti al versamento del contributo d'ingresso Inps nella misura pari all'82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Si vuole qui chiarire che per i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a dodici mesi, ovvero a 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro (Circ. INPS n. 44/2013). Inoltre, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, co. 9, Legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento, pari all'82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è moltiplicato per tre volte.

Calcolo del contributo

L'INPS con la Circolare del 25 gennaio 2019, n. 5, ha stabilito in nuovi limiti minimi e massimi per la determinazione delle indennità di integrazioni salariali per l'anno 2019.

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.148,74

Basso

993,21

935,21

Superiore a 2.148,74

Alto

1.193,75

1.124,04

Inoltre, con la medesima circolare l'Istituto ha stabilito, per il 2019, che la retribuzione da prendere a riferimento per l'indennità NASpI risulta pari a € 1.221,44.

Pertanto, la contribuzione d'ingresso Inps da versare – per ogni lavoratore - in caso di licenziamento collettivo risulta pari a € 1.001,58 (€ 1.221,44 x 82%).

Per le aziende coinvolte nella procedure concorsuali come sopra ampiamente descritto, e assodata l'ammissione al beneficio mediante il decreto ministeriale di autorizzazione della CIGS, per quanto attiene al contributo di licenziamento relativo all'anno 2019, l'esonero sarà effettivamente autorizzato nell'anno 2020 mentre per quello relativo all'anno 2020, l'esonero sarà effettivamente autorizzato nell'anno 2021. Questo poiché la disposizione in esame prevede che l'esonero possa avvenire nel limite di spesa individuato dalla norma stessa per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

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