Immodificabilità motivazione del licenziamento e decorrenza termini per l'impugnazione
29 Marzo 2019
Se il datore adduce una nuova motivazione del licenziamento, i termini di decadenza per l'impugnazione di questo decorrono dalla data di conoscenza dei reali motivi?
L'onere di motivazione del licenziamento a carico del datore di lavoro ha come corollario il principio di immodificabilità dei motivi comunicati, operando come garanzia giuridica per il lavoratore il quale, diversamente, vedrebbe frustrata la possibilità di contestare efficacemente il recesso datoriale. Si dovrà pertanto escludere che il datore possa addurre fatti diversi, rispetto a quelli precedentemente indicati a giustificazione del licenziamento, potendo unicamente dedurre circostanze confermative o integrative. Ne consegue che il dies a quo di decorrenza dei termini per l'impugnazione dell'atto di recesso, in via stragiudiziale e giudiziale, dovrà individuarsi nella data di comunicazione del licenziamento come motivato ab initio.
Cfr. Cass., sez. lav., 20 marzo 2019, n. 7851.
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