Interpretazione della convenzione d'arbitrato

Giacinto Parisi
01 Aprile 2019

L'art. 808-quater c.p.c. stabilisce uno specifico criterio esegetico della convenzione di arbitrato, che integra quelli sulla interpretazione dei contratti in genere, previsti dagli artt. 1362 ss. c.c..
Inquadramento

L'art. 808-quater c.p.c. stabilisce uno specifico criterio esegetico della convenzione di arbitrato, che integra quelli sulla interpretazione dei contratti in genere, previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. civ., 8 settembre 2011, n. 18452; Cass. civ., 21 settembre 2004, n. 18917; Cass. civ., 17 gennaio 2001, n. 562).

Ed infatti l'interpretazione della convenzione di arbitrato non si fonda esclusivamente su un'interpretazione di carattere letterale, ma anche sulla comune intenzione delle parti, deducibile in via sussidiaria; si pensi, ad esempio, al loro comportamento successivo (Cass. civ., 21 settembre 2004, n. 18917; Coll. Arb. Roma, 10 aprile 2006; in dottrina, Galletto, 126), ed alla necessità di conservare gli effetti del patto (Cecchella, 61 ss.).

In applicazione dei predetti principi, si è affermato che laddove in un medesimo contratto coesistano una clausola compromissoria rituale ed una clausola di deroga alla competenza territoriale non possa negarsi, in contrasto con l'art. 1367 c.c., la potestas iudicandi degli arbitri (Coll. Arb. 13 maggio 1996; contra Cass. civ., 15 febbraio 2002, n. 2208), verificando preliminarmente la sussistenza di un coordinamento tra le due previsioni sotto il profilo di un riparto con riguardo all'oggetto (Nela, 1654). Considerato, sotto altro profilo, che l'art. 808-quater c.p.c. esprime un chiaro favor per l'arbitrato, la scelta arbitrale sembra destinata a prevalere sempre su eventuali clausole contrastanti, salvo non risulti in modo inequivoco che le parti abbiano inteso riservare al giudice dello Stato la competenza in relazione ad alcune controversie (Zucconi Galli Fonseca, 190).

La determinazione dell'ambito oggettivo della convenzione di arbitrato

L'art. 808-quater c.p.c. è incentrato in particolare sulla determinazione dell'ambito oggettivo della materia devoluta agli arbitri.

La predetta disposizione si rifà ad un criterio ermeneutico estensivo già adottato dalla giurisprudenza, in coerenza con l'art. 1365 c.c., secondo cui rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie derivanti dal rapporto giuridico complesso, potendosi ricavare un limite esclusivamente in elementi certi scaturenti dal contesto dell'atto, che facciano risalire alla volontà delle parti l'esclusione di alcune fattispecie dall'ambito compromissorio (Salvaneschi, 188 ss.).

Altro limite alla portata oggettiva della convenzione arbitrale è rappresentato dall'incompromettibilità di una o alcune delle controversie devolute ad arbitri, con la conseguenza che già prima dell'introduzione dell'articolo in commento, si era esattamente rilevato che un'interpretazione restrittiva della volontà compromissoria delle parti non aveva alcuna giustificazione positiva (Ruffini, 5757).

Si ritiene inoltre che quando i rapporti tra le parti si siano articolati attraverso diverse fattispecie negoziali successive, a costoro è consentito stipulare un'unica clausola compromissoria che ricomprenda tutte le controversie che possano, in riferimento a qualsivoglia accordo intercorso, sorgere fra le parti medesime (Trib. Bologna, 2 ottobre 2006). Tuttavia, la clausola compromissoria contenuta in uno specifico contratto non estende i propri effetti ad altri contratti, anche se eventualmente collegati a quello in cui è inserita la clausola stessa (Cass. civ., 17 gennaio 2017, n. 941).

Rientrano, peraltro, nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscano a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo (Cass. civ., 22 dicembre 2005, n. 28485; Cass. civ., 2 febbraio 2001, n. 1496), ivi comprese quelle relative alla stessa validità del contratto (Cass. civ., 25 febbraio 1995, n. 2147), agli impegni assunti dall'appaltatore e quelle relative all'esistenza e alla portata di una transazione in ordine a taluni effetti del contratto (Cass. civ., 6 gennaio 1981, n. 48).

Tuttavia, la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto va interpretata, in mancanza di una espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico (Cass. civ., 15 febbraio 2017, n. 4035, con riferimento ad un'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. promossa nei confronti dell'appaltatore il cui contratto d'appalto includeva anche una clausola compromissoria).

Con particolare riferimento alle controversie relative ai rapporti contrattuali, si è affermato che la clausola compromissoria, avente ad oggetto le controversie in materia di esecuzione del contratto, implichi la competenza degli arbitri con riferimento sia alle questioni legate all'interpretazione che a quelle relative all'inadempimento e alla risoluzione del contratto stesso (Cass. civ., 20 giugno 2011, n. 13531), ivi compresa l'eccessiva onerosità sopravvenuta (Cass. civ., 27 maggio 1981, n. 3475), oppure la mancata produzione degli effetti del contratto per la mancata verificazione di una condizione sospensiva (App. Roma, 29 aprile 1991).

Analogamente si è ritenuto che il riferimento alle controversie sull'interpretazione, sulla conclusione e sull'esecuzione del contratto ricomprenda anche la richiesta di danni da inadempimento (Cass. civ., 10 settembre 2012, n. 15068). È controverso, invece, se sia ricompresa la controversia relativa al pagamento dell'indennizzo per arricchimento senza causa (in senso positivo, Cass. civ.,21 novembre 2011, n. 24542; contra, Coll. Arb. 30 ottobre 1998).

Sempre nell'ambito delle controversie relative all'esecuzione del contratto, rientrano nella competenza degli arbitri anche quelle riguardanti la sua efficacia.

Deve, altresì, ritenersi che la clausola compromissoria relativa ad un determinato contratto si applichi anche alle controversie insorte in relazione alle modificazioni apportate dalle parti al contenuto negoziale originario (Cass. civ., 11 aprile 2001, n. 5371).

Appare, inoltre, suscettibile di essere devoluta in arbitrato la controversia avente ad oggetto, nell'ambito di un rapporto contrattuale di appalto, le opere svolte al di fuori delle obbligazioni previste nel contratto, sebbene estranee all'ambito contrattuale originariamente previsto, poiché trattasi di opere che comunque trovano titolo nella medesima fonte negoziale (Trib. Milano, 29 gennaio 2001).

La recente giurisprudenza di merito, conformandosi al favor per l'arbitrabilità rinvenibile nell'art. 808-quater c.p.c., ha affermato la possibilità di devolvere in arbitrato anche delle liti vertenti su fatti relativi al rapporto sociale anteriori alla data di inserimento della clausola compromissoria nello statuto (Trib. Milano, 13 febbraio 2009).

Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato – in materia di pagamento di contributi associativi – l'operatività della clausola compromissoria statutaria (nel caso di specie, un consorzio) anche nei confronti di una parte nel frattempo receduta. La ratio della decisione si fonda sul presupposto che il debito fosse sorto nel periodo in cui la debitrice stessa partecipava alla compagine consortile, trattandosi di questione rientrante nella competenza arbitrale: il pagamento era, difatti, dovuto per contributi associativi e, come tale, attinente all'interpretazione di una norma statutaria (Cass. civ.,3 aprile 2009, n. 8134).

Sembrerebbero, invece, escluse dall'ambito applicativo del c.d. arbitrato societario di cui all'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 quelle liti che abbiano causa petendi in un rapporto distinto da quello originante dal contratto sociale: sono così risultate estranee le controversie di lavoro, oppure quelle che originano da vicende parasociali e anche le liti nascenti da vincoli contrattuali diversi intercorrenti tra socio e società (Trib. Milano, 13 febbraio 2009). Per converso, la convenzione arbitrale statutaria avente ad oggetto tutte le controversie “tra soci” o “tra soci e società” o “tra società ed organi sociali” comprende anche le liti inerenti i patti parasociali (Cass. civ., 10 ottobre 2011, n. 20741), nonché le liti concernenti la cessione di quote fra soci (in senso contrario, tuttavia, Trib. Milano, 3 agosto 2015).

Non possono, invece, essere devolute alla cognizione degli arbitri le azioni costitutive o di condanna, qualora la clausola compromissoria abbia ad oggetto unicamente le controversie relative all'interpretazione del contratto, ritenendosi in tal caso attribuite agli arbitri soltanto le azioni di mero accertamento, ivi comprese quelle relative alla simulazione del contratto (Cass. civ., 27 luglio 1957, n. 3167).

Più problematico è il caso in cui la parte faccia valere sia la responsabilità contrattuale, sia la responsabilità extracontrattuale per un medesimo fatto costitutivo. In questo specifico caso si potrebbe dubitare dell'esistenza stessa del patto compromissorio, sul presupposto che la responsabilità extracontrattuale venga condizionata all'ipotesi di inesistenza del contratto. Tuttavia, se si considera che la clausola compromissoria deve essere valutata autonomamente, rispetto alla stessa esistenza del contratto principale, non sussistono validi motivi per escludere anche in tal caso la prevalenza della scelta arbitrale (App. Milano, 8 agosto 2016).

Va infine precisato che l'art. 808-quater c.p.c., in quanto norma interpretativa, è applicabile soltanto in caso di incertezze ed è derogabile dalle parti, che possono scegliere di devolvere ad arbitri esclusivamente alcuni dei diritti inerenti il rapporto, purché la volontà di escludere alcune tipologie di liti emerga in modo inequivocabile dal tenore della convenzione (De Nova, 425).

Il sindacato della Corte di cassazione

Nel sistema normativo antecedente al d.lgs. n. 40/2006, quando i rapporti tra giudice ordinario e arbitri e tra giudici speciali e arbitri non erano rispettivamente inquadrati secondo gli schemi della competenza e della giurisdizione, e la questione relativa alla determinazione dell'ambito oggettivo della convenzione di arbitrato integrava una questione di merito, l'interpretazione della convenzione di arbitrato si risolveva in un apprezzamento di fatto affidato esclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se non per i casi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione o di violazione di regole ermeneutiche (Cass. civ., 28 marzo 2007, n. 7649; Cass. civ., 21 settembre 2004, n. 18917; Cass. civ., 19 marzo 2004, n. 5549).

La Sezioni Unite della Cassazione hanno tuttavia da ultimo affermato che stabilire se una controversia appartenga alla competenza del giudice ordinario, e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quello del giudice amministrativo, contabile oppure a quella di un arbitrato estero, configuri una questione di giurisdizione (Cass. civ.,, S.U., 25 ottobre 2013, n. 24153), mentre poco prima la Corte costituzionale aveva ricondotto i rapporti tra giudice ordinario e arbitri nell'alveo della competenza (Corte cost., 19 luglio 2013, n. 223).

Coerentemente, si è poi sostenuto che la decisione se una controversia rientri nell'ambito oggettivo di una clausola compromissoria non integri una questione di merito, ma di competenza, con conseguente impugnabilità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. civ., 23 febbraio 2016, n. 3481).

Riferimenti
  • Cecchella, in AA.VV., L'arbitrato, a cura del medesimo Autore, Torino, 2005;
  • De Nova, Disciplina legale dell'arbitrato e autonomia privata, in Riv. arb., 2006;
  • Galletto, in AA.VV., Arbitrato, ADR conciliazione, diretto da Rubino-Sammartano, Bologna, 2009;
  • Nela, in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile, diretto da Chiarloni, II, Bologna, 2007;
  • Ruffini, sub art. 808 quater, in Commentario al codice di procedura civile, a cura di Consolo e Luiso, III, Milano, 2007;
  • Salvaneschi, Arbitrato, Bologna, 2014;
  • Zucconi Galli Fonseca, in AA.VV., Arbitrato, diretto da Carpi, Bologna, 2016.
Sommario