Magistrato (magistero) & Ministro (ministero)
01 Aprile 2019
Composizione ordine giudiziario
Magistrato (magister, da “magis” «più») sta a sottolineare una posizione funzionalmente superiore (quale quella del giudicante, dell'inquirente e del requirente sulle parti private nelle diverse fasi del processo); è un genus cui appartiene come species anche il giudice (iudex, da “ius dicit”: “da mihi factum, dabo tibi jus”), che esercita la giurisdizione: “juris dictio”. L'ordine giudiziario comprende – sempre e dovunque nel mondo – tutti coloro che esercitano la giurisdizione (da non confondere con le attività giustiziale e giudiziaria, che sono amministrative e non vengono esercitate da giudici). Quindi, ciascun magistrato che emette sentenze è giudice perché “ius dicit”; ma non lo è il P.M.; pertanto, tutti i giudici sono magistrati, non tutti i magistrati sono giudici. Il Magistrato alle acque (che è stato istituito con L. 5 maggio 1907, n. 257 e soppresso dal governo Renzi il 13 giugno 2014) con sede a Venezia, provvedeva, in una posizione funzionalmente superiore sugli altri soggetti operanti nel settore, al buon governo delle acque pubbliche per l'intero TriVeneto, senza essere un giudice. Era un ingegnere.
Al contrario, Ministro (minister, da “minus” « meno») sta a sottolineare la posizione funzionalmente inferiore di chi, pur esercitando un alto ufficio (magistero), agisce amministrando in nome e per conto di un'autorità o soggetto superiore (cliente, capo del governo, re, Dio etc.): i ministri sono ”vocati ad ministrandum” dal “dominus”. Come esempio giudiziario valga quanto segue: il c.d. ministero di difensore (già funzione di procuratore ante L. 27/1997) si esercita assumendo la rappresentanza della parte processuale in udienza, per sostituirla nello svolgimento degli atti processuali (nel processo tributario di merito non esiste il «ministero» di cui all'art. 82, comma 3, c.p.c.). La c.d. assistenza di difensore (già funzione di avvocato ante L. 27/1997) si esercita in nome proprio a favore della parte processuale, impostando e seguendo la difesa con argomentazioni scritte ed orali, fatte poi valere negli atti processuali posti in essere dal procuratore in udienza; non agendo in nome della parte assistita (al contrario del procuratore) un difensore tecnico abilitato non è considerato un mandatario e, pertanto, per la sua designazione basta la nomina rilasciata con le modalità indicate nell'art. 12, c. 7, D.Lgs. n. 546/1992). In estrema sintesi, per «ministero di difensore» si intende l'attività processuale in udienza, per «assistenza di difensore», invece, la consulenza difensiva extra udienza. Anche il Notaio esercita un ministero per il cliente.
N.B. Il Pubblico Ministero, pur mantenendo tralaticiamente la medesima denominazione, per la giuridizionalizzazione nell'Italia repubblicana della funzione di pubblico ministero, non esercita più, in effetti, un ministero [come Procuratore del Re] ma un magistero [come Procuratore della Repubblica]. Normativa
Art. 82 c.p.c. (Patrocinio). Comma 2- Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona. Comma 3- Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla Corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. Articolo 27 Comma 1 -Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.Articolo 28 Comma 3 - Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti. |