Responsabilità da sinistro stradale: la rilevanza delle dichiarazioni contenute nel modello CAI

Redazione Scientifica
02 Aprile 2019

Le valutazioni sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto modello CAI) devono ritenersi precluse dall'esistenza di un'incompatibilità oggettiva ed accertata tra il fatto così come descritto in tale documento e le conseguenze dell'incidente così come accertate in giudizio.

IL CASO Il Tribunale di Siracusa, adito in secondo grado dopo la decisione del GdP, confermava il rigetto della domanda risarcitoria per danni alle cose esperita dall'odierno ricorrente (in Cassazione) relativamente al sinistro stradale occorsogli, nei confronti del soggetto coinvolto nell'incidente e della società di assicurazione. In particolare, a seguito dell'incidente i soggetti coinvolti avevano sottoscritto il cosiddetto modello CAI (constatazione amichevole di incidente).

UTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL CAI Il punto su cui la Suprema Corte di Cassazione si sofferma nel ricorso in oggetto è quello relativo alla sottoscrizione congiunta del CAI e alla rilevanza probatoria che possano assumere le dichiarazioni rese all'interno del suddetto modello.

Al riguardo risulta importante richiamare il principio secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto così come descritto nel documento e le conseguenze dell'incidente come accertate in giudizio. Sul punto è stata fatta salva la possibilità per l'adito organo giudicante di accertare che la dichiarazione resa nel modello CAI «sia incompatibile con la dinamica del sinistro», in base ad elementi importanti, come ad esempio «alla luce dell'entità dei danni riportati dal veicolo».

Questo perché la verifica di tale incompatibilità si pone come momento antecedente alla valutazione delle dichiarazioni confessorie contenute nel CAI, fermo restando il fatto che tale incompatibilità resterebbe, però, oggetto di libera valutazione nei confronti della società di assicurazione.

Sulla base di tali ragioni, il Supremo Collegio rigetta il ricorso.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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