Obblighi informativi e oneri del paziente

Redazione Scientifica
03 Aprile 2019

In conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di informazione, non ha diritto al risarcimento del danno alla salute il paziente che, nella citazione in giudizio, non abbia fornito alcuna prova sulla circostanza del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. ..

In tema di risarcimento dei danni derivati dall'imperfetta prestazione sanitaria e dalla carenza di consenso informato, in conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di informazione, non ha diritto al risarcimento del danno alla salute il paziente che, nella citazione in giudizio, non abbia fornito alcuna prova sulla circostanza del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., non dimostrando che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento.

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