Notificazione dell’ordinanza ingiunzione: si può impiegare la posta privata
03 Aprile 2019
Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione promossa avverso una decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la quale era stata accolta l'eccezione di inesistenza della notifica di un atto eseguita mediante il servizio di posta privata.
Il Collegio ha osservato che la decisione del tribunale è errata nella misura in cui ha ritenuto che i servizi di notificazione degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1982 dovessero essere affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, escludendo che le notifiche potessero essere affidate al gestore privato del servizio di posta.
Legittima la notificazione a mezzo servizio di posta privata. A parere dei giudici, infatti, atteso che il riferimento alle modalità di cui alla l. n. 890/1982 va inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'autorità amministrativa competente secondo le previsioni della l. n. 689/1981 ha natura di atto amministrativo, e non già giudiziario, e non concerne violazioni al codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al tribunale in diversa composizione. |