Tifoso ferito dallo scoppio di un petardo allo stadio: la responsabilità della società calcistica è contrattuale
04 Aprile 2019
IL CASO Un tifoso rimane colpito durante una partita di calcio da un oggetto lanciato dalla tifoseria ospite; si trattava di un petardo, poi esploso, cagionandogli seri danni alla mano destra, al volto e all'occhio e all'orecchio, per i quali gli è stata riconosciuta una invalidità del 46%. Il danneggiato deduce la responsabilità contrattuale della società convenuta e quella extracontrattuale in via subordinata ex art. 2050 c.c. o ex art. 2043 c.c. quale esercente attività pericolosa e, in quanto titolare del diritto di superficie, obbligata ad adottare le misure di sicurezza, chiedendo al Tribunale di Torino il risarcimento del danno sia patrimoniale, per le spese mediche sostenute e per la perdita del lavoro, che non patrimoniale, biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione per un totale di € 200.000,00. Il giudice di prime cure rigetta la domanda attorea ritenendo non sussistente la responsabilità contrattuale della società calcistica, non includendo lo scoppio di un petardo nella previsione dell'obbligazione di sicurezza a suo carico, avendo altresì dimostrato di aver attuato ogni misura atta ad impedire l'ingresso e il lancio di petardi. L'evento dannoso doveva ritenersi attribuibile solo alla condotta colposa del danneggiato stesso, che aveva raccolto il fumogeno caduto a terra al posto di allontanarsi. La Corte d'appello, successivamente adita, riforma la pronuncia di primo grado e condanna la società calcistica a liquidare un importo pari a € 79.413,00, oltre interessi e rivalutazioni. La società ricorre ora per la cassazione della sentenza affidandosi a sette motivi. ACCORGIMENTI NON SUFFICIENTI La Suprema corte ritiene corretta la valutazione effettuata dai giudici del merito che, a seguito di una valutazione in fatto, avevano ritenuto che la distanza di 10 metri tra le tifoserie opposte, pur risolvendo il pericolo dello scontro diretto tra queste e limitando il rischio del lancio di oggetti, non aveva posto rimedio alla possibilità, nota e concreta, dei lanci in diagonale tra tifosi. Gli accorgimenti adottati, dalla società ritenuti esorbitanti, non erano dunque tali da proteggere gli spettatori seduti su livelli diversi. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE La Cassazione chiarisce che la responsabilità contrattuale per lancio di oggetto in diagonale «non rappresenta un fatto nuovo rispetto alla responsabilità contrattuale per il lancio di un oggetto esplosivo in generale»: il tema è sempre quello cinematico del lancio del petardo. La Suprema Corte dunque rigetta il ricorso e da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |