Le sopravvenienze attive derivanti dai piani attestati di risanamento

Fabio Maria Venegoni
04 Aprile 2019

Nel corso degli ultimi anni il Legislatore ha apportato plurime e rilevanti modifiche in merito al trattamento fiscale riservato alle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti nell'ambito delle procedure paraconcorsuali (i.e. accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati di risanamento, rispettivamente ex artt. 182 e 67 della Legge Fallimentare).
Premessa

Nel corso degli ultimi anni il Legislatore ha apportato plurime e rilevanti modifiche in merito al trattamento fiscale riservato alle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti nell'ambito delle procedure paraconcorsuali (i.e. accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati di risanamento, rispettivamente ex artt. 182 e 67 della Legge Fallimentare).

In particolare, il Decreto Legge n. 83/2012 ha introdotto, con effetto dall'esercizio 2012, un regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dagli accordi di ristrutturazione del debito e dai piani attestati di risanamento. Successivamente, tale regime di detassazione, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 prima, e della Legge di Bilancio 2017 dopo, è stato modificato, con effetto dal 2016.

In primo luogo, è venuto meno di uno dei principi dell'ordinamento tributario, ossia la generalizzata simmetria di trattamento fiscale tra la perdita del creditore e il beneficio per il debitore, per non gravare i soggetti debitori di ulteriori penalizzanti situazioni, compromettendo i risultati dei processi di risanamento.

In secondo luogo, è stato codificato dal Legislatore un concetto nuovo: per le sopravvenienze attive da stralcio dei debiti nell'ambito di situazioni di crisi, accanto al concetto di neutralità completa, è stato introdotto il concetto della neutralità parziale, al fine di non agevolare eccessivamente quei soggetti che non concludono l'attività di impresa con la procedura concorsuale, ma che la proseguono a valle della esecuzione con successo di piani di risanamento e di ristrutturazione del debito.

Il piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento, previsto dal terzo comma dell'art. 67 della Legge Fallimentare, è un istituto che mira a favorire la sopravvivenza dell'impresa attraverso un piano redatto dal debitore, che deve apparire idoneo al risanamento dell'esposizione debitoria e garantire il riequilibrio, entro un prefissato periodo di tempo, della situazione finanziaria dell'impresa. Suddetto piano si sostanzia in un atto negoziale unilaterale e stragiudiziale del debitore, senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria. Il piano deve essere accompagnato da una validazione elaborata da un professionista indipendente e per raggiungere il proprio fine può prevedere lo stralcio di passività, la loro conversione in capitale o anche la mera rinegoziazione dei termini di pagamento. Non è prevista l'omologa del piano da parte del Tribunale e la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese è facoltativa. L'effetto principale della predisposizione del piano è quello di precludere l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti degli atti, dei pagamenti, e delle garanzie concesse in esecuzione del piano stesso.

Regime fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da un piano attestato di risanamento

L'art. 33 del Decreto Legge n. 83/2012, intervenendo sulla formulazione del comma 4 dell'art. 88 del D.p.r. n. 917/1986, ha esteso all'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nonché all'istituto dei piani attestati di risanamento, la non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti.

In tali fattispecie, tuttavia, la non imponibilità della sopravvenienza è stata circoscritta e limitata alla parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84 del D.p.r. n. 917/1986. Inoltre, con specifico riferimento ai piani attestati di risanamento, il Legislatore ha previsto come condicio sine qua non - al fine di poter usufruire della non imponibilità della sopravvenienza attiva - la pubblicazione del piano nel Registro delle Imprese.

La suddetta disposizione normativa ha messo la parola fine alla querelle che si era venuta a creare tra dottrina e Amministrazione Finanziaria in merito alla rilevanza fiscale o meno delle sopravvenienze in questione. In particolare, l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto, in passato, l'impossibilità di far rientrare gli istituti non esplicitamente contemplati all'interno del citato art. 88 del d.p.r. n. 917/1986 tra quelli idonei a originare una sopravvenienza attiva non imponibile (Cfr. Nota Agenzia delle Entrate n. 954-35315/2006 del 6 marzo 2006). La dottrina, in direzione opposta, ne sosteneva invece la non imponibilità, in ragione del principio generale di non imponibilità delle insussistenze del passivo cui non consegua un arricchimento patrimoniale del debitore.

In seguito, per effetto del combinato disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 147/2015 e della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), il comma 4 dell'art. 88 del d.P.R. n. 917/1986 è stato traslato nel comma 4-ter del medesimo articolo, con l'aggiunta di alcune rilevanti modifiche.

Ed invero, in base alla nuova formulazione del predetto art. 88, è aumentata la rilevanza fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da un piano attestato di risanamento, poiché il regime di non imponibilità trova applicazione esclusivamente per la parte di sopravvenienza attiva che eccede:

  • le perdite fiscali correnti o pregresse compensabili, comprese quelle trasferite alla consolidante, relativamente alla parte delle stesse non ancora utilizzata;
  • la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'ACE;
  • gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili perché eccedenti il ROL e riportabili a nuovo.

Pertanto, si tratta di sopravvenienze attive che possono risultare in parte imponibili e in parte neutrali, in funzione delle caratteristiche soggettive del debitore.

Pubblicità del piano

Il restyling apportato all'art. 88 del d.P.R. n. 917/1986 dalle recenti disposizioni normative ha mantenuto immutata l'importanza sostanziale della pubblicazione del piano attestato di risanamento nel Registro delle Imprese, al fine di poter beneficiare della non imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti. Di conseguenza, qualora il piano attestato non venisse pubblicato nel Registro delle Imprese, le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti sarebbero imponibili secondo i criteri ordinari di cui all'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986.

La pubblicazione del piano - che rimane sempre una facoltà del debitore - consente di attribuire una data certa al piano di risanamento, all'attestazione del professionista, nonché alle operazioni compiute in esecuzione del progetto di riduzione dell'esposizione debitoria o di riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa. Inoltre, tale pubblicazione (del piano nel Registro delle Imprese, della relazione attestativa del professionista e degli allegati) dovrebbe essere integrale e non avvenire per estratti (Saverio Mancinelli, La rivisitazione del piano attestato di risanamento, in www.il caso.it, Settembre 2016).

Tale obbligo, nella prassi, costituisce un elemento di particolare attenzione per i soggetti debitori, che solitamente preferiscono non divulgare l'esistenza di accordi di risanamento coi creditori per evitare ripercussioni negative sulla loro credibilità nei confronti di clienti, fornitori e altre controparti.

Tuttavia, per quanto riguarda gli aspetti di natura tributaria, dall'obbligo di pubblicazione non sembrerebbero desumersi motivi logico-sistematici tali da giustificare il fatto che un siffatto adempimento sia posto a carico dell'imprenditore al fine di poter usufruire della non imponibilità delle sopravvenienze attive ex art. 88 del d.P.R. n. 917/1986 (di contro, da un punto di vista civilistico la pubblicazione del piano di risanamento potrebbe essere dettata da motivi di trasparenza nei confronti dei principali stakeholders dell'impresa, quali lavoratori, fornitori, clienti, banche).

Il vincolo della pubblicazione nel Registro delle Imprese, per subordinare la neutralità, ancorché parziale, delle sopravvenienze attive nell'ambito dei piani di risanamento attestati, pare non abbia alcuna finalità se non quella di assicurare la certezza della data di stipulazione. Certezza che, in ogni caso, difficilmente potrebbe essere messa in discussione, in considerazione del set documentale necessario per la sua realizzazione, composto di perizie asseverate davanti a Notaio e di contratti con una pluralità di creditori, quasi sempre di tipo finanziario e istituzionale.

Per quanto concerne la data entro la quale il piano di risanamento deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese per poter usufruire della detassazione della sopravvenienza, si ritiene che la stessa debba coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Alla sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti, in ossequio al principio contabile Oic 19, dovrà essere data rappresentazione contabile all'interno del bilancio di esercizio alla data di sottoscrizione dell'accordo con i creditori.

Individuazione delle sopravvenienze attive rientranti nella disciplina ex art. 88 TUIR

Posto quanto sopra, viene spontaneo chiedersi se la non imponibilità (parziale) delle sopravvenienze attive, derivanti da riduzioni dei debiti, abbia una portata generale, in presenza della predisposizione di un piano attestato di risanamento; oppure se il Legislatore - attraverso le modifiche succedutesi all'interno dell'art. 88 citato - ha inteso restringere il campo d'azione alle sole riduzioni di debito presenti all'interno del piano medesimo.

Difatti, nella pratica può accadere che un accordo con uno o più creditori, relativo alla riduzione di un debito, non venga sottoscritto al momento della predisposizione del piano di risanamento ma solamente in un momento successivo. Di conseguenza, la sopravvenienza attiva, in tal caso, deriverebbe da riduzioni di debiti non contemplati all'interno del piano, lasciando presumere, quindi, l'eventuale rilevanza fiscale della stessa.

Inoltre, la più recente prassi professionale mostra che, per eventi successivi non prevedibili al momento della redazione del piano e della sua asseverazione da parte dell'esperto indipendente, a volte il risanamento si realizza attraverso operazioni totalmente diverse rispetto a quelle previste dal piano. Si pensi, a titolo di esempio, a un risanamento di una società avente ad oggetto la gestione di immobili, intervenuto attraverso la vendita di una o più attività immobiliari, con contestuale rinuncia da parte dei creditori del debito residuo rimasto insoddisfatto, anziché attraverso un piano di ammortamento rivisto e allungato nel corso del negoziato con i creditori per giungere alla condivisione del piano di risanamento e della manovra finanziaria oggetto dell'accordo coi creditori.

Tuttavia, da un'attenta analisi della portata letterale della norma (i.e. art. 88, comma 4-ter, del D.p.r. n. 917/1986), non si ravvisa alcunché che possa far ipotizzare che il Legislatore abbia voluto dare alla norma una tale rigidità applicativa. Ed invero, relativamente alle riduzioni di debito in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, il Legislatore ha previsto che “Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio”, ponendo indubbiamente enfasi alle riduzioni dei debiti concordate all'interno delle suddette procedure. Conseguentemente, da ciò deriva una necessaria connessione tra la riduzione del debito e la partecipazione alla procedura del soggetto il cui credito si riduce.

Di contro, nella formulazione del periodo relativo alle riduzioni dei debiti derivanti da un concordato di risanamento, da un accordo di ristrutturazione dei debiti e da un piano attestato di risanamento, il Legislatore si è limitato a prevedere la mera presenza della procedura. Ciò attraverso la generica locuzione “riduzione dei debiti dell'impresa”, la quale non suppone alcuna correlazione soggettiva tra la riduzione dei debiti e i soggetti che hanno partecipato o meno alla procedura. Pertanto, in tali fattispecie (i.e. concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento) prevale l'elemento oggettivo correlato alla procedura di risanamento.

Da ciò discende che se in presenza di uno dei predetti piani la società realizza delle sopravvenienze attive, queste ultime rientreranno all'interno dell'agevolazione prevista dall'art. 88 del d.P.R. n. 917/1986, sebbene siano state generate dalla riduzione di debiti non previste e contemplate all'interno dei medesimi piani.

Conclusioni

Alla luce di quanto finora esposto, è possibile affermare che le sopravvenienze attive, derivanti da riduzioni di debiti poste in essere da un'impresa che abbia predisposto un piano attestato di risanamento (pubblicato nel Registro delle Imprese), ancorché non contemplate all'interno dello stesso, possano rientrare all'interno dell'art. 88, comma 4-ter, del d.P.R. n. 917/1986. Di conseguenza, le sopraindicate sopravvenienze potranno usufruire del regime di parziale non imponibilità.

Tale conclusione risulta in armonia con il chiaro fine perseguito dal Legislatore di non rendere maggiormente difficoltosa la procedura in oggetto.

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