Il Senato ha approvato la riforma della class action
04 Aprile 2019
Il Senato ha approvato ieri la riforma della class action, che, dal codice del consumo, entra a far parte del codice di procedura civile.
In particolare L'art. 840-bis disciplina l'ambito di applicazione sancendo che «I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni». Ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione anche «le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia».
Accoglimento della domanda e procedura di adesione Con la sentenza che accoglie l'azione (art. 840-sexies), il Tribunale «a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione […]; b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei; c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e); d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b); e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'art. 840-quinquies, comma 1; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici […]; f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione; g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'art. 840-quinquies, comma 1, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento».
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |