La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio

04 Aprile 2019

L'atto introduttivo del giudizio, affinché si possa correttamente instaurare il contraddittorio, deve essere portato a conoscenza della (o delle) controparte.

È necessaria la notifica della procura alle liti unitamente all'atto introduttivo del giudizio?

L'atto introduttivo del giudizio, affinché si possa correttamente instaurare il contraddittorio, deve essere portato a conoscenza della (o delle) controparte.

Si tratta, infatti, di quell'atto ad impulso di parte con il quale si instaura un procedimento giudiziario.

Il suo contenuto, in generale, sia che si tratti di atto avente la forma della citazione che del ricorso, è stabilito dall'art. 125 del c.p.c. a mente del quale «Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale».

L'art. 163, u.c., c.p.c., riferito all'atto di citazione, stabilisce che «L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti». Lo sesso articolo, al comma 2, n. 6, prevede che nell'atto di citazione vada indicata la procura alle liti «qualora questa sia stata già rilasciata».

A sua volta l'art. 182 c.p.c. prevede la possibilità che il difetto di rappresentanza in capo al difensore–procuratore possa essere sanato nella fase iniziale del procedimento giudiziario a seguito del controllo che il giudice effettua sulla regolarità della costituzione delle parti le quali, salvo casi marginali, debbono stare in giudizio per mezzo del ministero di un difensore.

Da tutto quanto sopra si evince chiaramente che la procura alle liti ha lo scopo di permettere alla parte istante (o chiamata), di poter validamente partecipare al procedimento giudiziario che, altrimenti, non potrebbe gestire in prima persona (salvo rari casi), ma è atto diverso e separato dall'atto introduttivo del giudizio.

La procura, quindi, in caso di atto di citazione, potrà essere rilasciata addirittura in un momento successivo alla sua notificazione, mentre nel caso di ricorso dovrà essere prodotta unitamente a questo in ragione della diversa procedura che gli è propria: infatti a seguito di deposito del ricorso è il giudice stesso che, valutata la regolarità dei poteri del procuratore, emetterà il decreto di fissazione dell'udienza, mentre nel caso di citazione l'udienza viene, come è noto, indicata direttamente dalla parte istante.

Questa diversa forma procedurale, peraltro, non cambia la natura dell'atto introduttivo, sia che si tratti di citazione che di ricorso, ma riguarda solamente la necessità che l'organo giudiziario possa valutare la legittimazione della parte istante che, nel caso di ricorso, deve essere presente nel momento in cui questo venga depositato nella competente cancelleria (come si evince, ad esempio, dalle norme in materia di controversie di lavoro: artt. 409 e ss. c.p.c.).

Di conseguenza, anche se nella pratica si suole notificare l'atto introduttivo del giudizio unitamente alla procura, tale prassi non è affatto necessaria ove si ritenga di voler notificare solamente l'atto introduttivo del giudizio e non la procura la quale andrà, poi, prodotta e depositata nella competente cancelleria all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, in caso di citazione, ho sarà stata precedentemente depositata unitamente al ricorso, in questo ultimo caso.

La notifica dell'atto introduttivo unitamente alla procura, semmai, risponde a criteri deontologici ove si ritiene opportuno che la controparte possa valutare direttamente la regolarità del conferimento dei poteri al difensore avversario, così adottando quel comportamento collaborativo che non dovrebbe mai mancare nell'ambito di un procedimento giudiziale pur tra parti avversarie.

In conclusione, pur essendo opportuno procedere alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio unitamente alla procura alle liti, ciò non è affatto necessario né è richiesto dal codice di rito, tanto che la notificazione del solo atto introduttivo, munito del contenuto che gli è proprio, è da sola sufficiente alla corretta instaurazione del contraddittorio.

In questo senso, trattando del giudizio introdotto in via telematica, si è espressa anche la giurisprudenza, sia con riferimento al ricorso che alla citazione: «(…) In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione relativa all'omessa notifica della procura unitamente al decreto ingiuntivo per i motivi di seguito esposti: con riferimento specifico al decreto ingiuntivo depositato in via telematica, invero, l'art. 10 d.P.R. n. 123/01 dispone che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore, mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico, onde fornire al giudicante la dimostrazione del potere di rappresentanza del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo; del resto, stante la necessità, per i files contenenti gli atti giudiziari, di rivestire la forma di PDF tratto da testo e non da immagine, in base alle specifiche tecniche ed alle norme sul PCT, è materialmente impossibile che la procura possa essere conferita con sottoscrizione a margine del ricorso, dovendo essa necessariamente rivestire la forma di atto separato; per contro, fermi restando gli obblighi di allegazione della procura al ricorso depositato e di notifica del decreto monitorio entro sessanta giorni dalla sua emissione, nessuna norma di legge impone la notifica, unitamente all'ingiunzione di pagamento, anche all'atto che conferisce la rappresentanza alle liti; d'altra parte, ben può il debitore ingiunto, laddove voglia controllare la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al difensore dell'ingiungente, anche in vista della propria difesa in sede di opposizione, accedere al fascicolo telematico contenente gli allegati al ricorso monitorio (…)» (Trib. Siena, sent., n. 74/2017).

In questo senso: «Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica. (…) Come s'è detto in questi casi la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma, né pare che la conoscenza della procura possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore, alla stregua dei documenti allegati al ricorso, avrà l'onere di costituirsi (…)» (Trib. Milano, 14 gennaio 2010).

Anche la giurisprudenza di legittimità si esprime allo stesso modo: «Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che – come si evince anche dall'art. 163, comma 2, n. 6, c.p.c., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata – il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità» (Cass. civ., sez. II , 22 ottobre 2015 , n. 21533).

Una precisazione, però, è d'obbligo con riferimento alla notificazione in via telematica o in proprio, utilizzando il servizio postale, da parte dell'avvocato, in quanto l'art. 1 della legge n. 53/1994 (come modificato dalle norme in materia di processo telematico), stabilisce che «L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata».

Sulla scorta di questa normativa la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15962/2018, ha avuto modo di affermare che la citata normativa, se da una parte consente agli avvocati, nei procedimenti civili, amministrativi e stragiudiziali, di notificare in proprio atti e ricorsi tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata o, se muniti di preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, anche avvalendosi del servizio postale, subordina l'esercizio di tale potere al conferimento della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Di conseguenza, in caso di notificazione telematica o a mezzo posta, eseguita direttamente dall'avvocato a ciò autorizzato, la procura, pur non essendo necessario che venga notificata assieme all'atto introduttivo del giudizio, dovrà essere stata rilasciata in un periodo antecedente alla notificazione stessa (e ciò ovviamente, per quanto detto sopra, soprattutto con riferimento alla forma dell'atto di citazione).

In caso contrario la Cassazione, nell'ordinanza citata, ritiene addirittura che l'attività notificatoria posta in essere sia affetta dal vizio della giuridica inesistenza della stessa.

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