Reintegra in mansioni inferiori: è possibile?
04 Aprile 2019
Se per eseguire l'ordine di reintegro del Giudice non posso che adibire il lavoratore a mansioni inferiori, è demansionamento?
Seconda quanto disposto dall'art. 18, l. n. 300 del 1970, il lavoratore, il cui licenziamento sia stato accertato come illegittimo con condanna alla sua reintegrazione, deve essere ricollocato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate. Il datore, infatti, non può esimersi dall'ottemperare all'obbligo di reintegra eccependo un'asserita nuova organizzazione produttiva e ciò in quanto, in forza dell' art. 1218, c.c., il debitore va esente da responsabilità solo qualora riesca a dimostrare che il posto di lavoro del dipendente da reintegrare, ovvero altro caratterizzato dall'espletamento di mansioni equivalenti, non esiste più per causa a lui non imputabile.
L'unica deroga si individua quindi nell'ipotesi di dimostrata impossibilità, per inesistenza in azienda delle ultime mansioni espletate o di mansioni equivalenti, gravando l'onere probatorio in capo alla parte datoriale.
Diversamente, la possibilità di incidere artatamente sulla organizzazione aziendale, pur costituendo esercizio di un diritto del datore, finirebbe de facto per vanificare il contenuto del provvedimento giurisdizionale (v. Cass. n. 9895 del 2018; n. 20123 del 2017; n. 16012 del 2014; n. 25668 del 2007).
Né il datore di lavoro può reintegrare il dipendente in mansioni inferiori a quelle svolte al momento del licenziamento, salvo voler ipotizzare – il che ovviamente non è consentito – che il comando contenuto in un provvedimento giurisdizionale possa essere vanificato |