Il rigetto della domanda relativa alla colpa medica non pregiudica la diversa azione relativa al mancato consenso informato

05 Aprile 2019

La questione relativa al consenso informato non costituisce affatto un antecedente logico necessario rispetto alla questione concernente la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico. Il diritto alla salute è diritto del tutto distinto dal diritto alla autodeterminazione.

IL CASO Dopo che una sentenza passata in giudicato aveva respinto la domanda risarcitoria per colpa professionale medica e dichiarato tardiva, al contempo lasciando però intravedere una possibile fondatezza nel merito, la domanda risarcitoria relativa alla domanda di risarcimento da mancato consenso informato (formulata solo a seguito della ctu), era stata formulata in un giudizio ex novo la domanda relativa alla mancanza di consenso informato per alcuni interventi di litfing.

In particolare, la danneggiata lamentava che il dottore avesse raccolto il consenso dopo aver fornito una informazione sommaria e lacunosa, laddove, se fosse stata correttamente informata dei rischi, avrebbe certamente rifiutato l'operazione.

Sia in primo grado che in appello la domanda era stata respinta in quanto improcedibile, in particolare con la motivazione che fosse preclusa la possibilità per la danneggiata di esperire una nuova azione per ottenere il risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito (su cui si era già pronunciata una sentenza passata in giudicato), «pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio». La questione è stata quindi oggetto di ricorso in Cassazione.

I PRECEDENTI SUL CONSENSO INFORMATO La difesa della danneggiata ha sostenuto, e tale tesi è stata condivisa dalla Terza Sezione, che ha accolto il ricorso, che il danno non patrimoniale da mancato consenso informato non può essere considerato conseguente all'esecuzione dell'intervento chirurgico e che gli elementi costitutivi della causa petendi della domanda da omesso consenso informato sono oggettivamente diversi da quelli posti a fondamento dell'azione relativa alla colpa medica.

La Cassazione, nella sentenza in commento, ha ricordato i propri precedenti in tema di consenso informato: se, a partire dalla sentenza n. 5444/2006, è stato enunciato che quando si esamini il profilo della corretta informazione al paziente è del tutto indifferente se l'esecuzione del trattamento sia stata corretta o meno, con la sentenza n. 16543/2011 è stato precisato che «il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario (a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona, o si tratti di trattamento sanitari obbligatorio)». Con la sentenza n. 14642/2015, poi, è stato espressamente conferito autonomo rilievo, nel rapporto contrattuale paziente-sanitario, all'inadempimento dell'obbligo di informazione, anche in questo caso a prescindere dalla correttezza o meno del trattamento sanitario eseguito o dalla prova che il danneggiato avrebbe rifiutato l'intervento se adeguatamente informato.

IL GIUDICATO COPRE IL DEDOTTO E IL DEDUCIBILE IN RELAZIONE AL MEDESIMO OGGETTO Il punto, ribadito anche dalla Terza Sezione nella sentenza, è che in caso di mancata corretta informazione l'ingiustizia del fatto sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa proprio del deficit di informazione non è stato messo in condizione di dare il proprio assenso al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle implicazioni.

D'altra parte, a prevedere (direttamente o indirettamente) la necessità di un valido consenso sono sia la Costituzione, all'art. 32, comma 2 («Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge») e all'art. 13, comma 1 («La libertà personale è inviolabile») che la l. n. 833/1978 all'art. 33 («Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato»).

Per la Cassazione ha sbagliato la Corte d'Appello nel ritenere la domanda relativa al mancato consenso informato coperta dal giudicato intervenuto nell'azione giudiziale relativa alla colpa professionale. Infatti, «la questione relativa al consenso informato non costituisce affatto un ‘antecedente logico necessario' rispetto alla questione concernente la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico». Spetterà nuovamente alla Corte d'Appello decidere adesso la questione, facendo applicazione del principio esposto.

(FONTE: diritto e giustizia)

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